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venerdì 6 novembre 2015

Le ferie dei magistrati sono da tagliare: la sentenza che fa piangere le toghe

Ferie dei magistrati, la Corte Costituzionale: sì al taglio, inammissibile il ricorso del Tribunale di Ragusa




La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità sollevata dal tribunale di Ragusa sulla riduzione delle ferie per i magistrati, da 45 a 30 giorni, contenuta nel decreto legge approvato lo scorso anno in materia di arretrato civile. La Corte ha bocciato il ricorso "per difetto di motivazione in punto di rilevanza": quando il rimettente "non spieghi adeguatamente le ragioni per le quali ritiene di dover applicare la norma della cui legittimità costituzionale dubita per proseguire nel giudizio pendente dinanzi a sé, la questione - si legge nella sentenza n. 222 depositata oggi - è inammissibile". Nel caso in esame "nell'itinerario argomentativo seguito dal giudice a quo - osserva la Consulta - non è ravvisabile alcun elemento che chiarisca le ragioni per le quali egli ritiene di dover fare applicazione delle disposizioni censurate, per consentire la
prosecuzione del procedimento in corso". 

Nel caso in esame "nell'itinerario argomentativo seguito dal giudice a quo - osserva la Consulta - non è ravvisabile alcun elemento che chiarisca le ragioni per le quali egli ritiene di dover fare applicazione delle disposizioni censurate, per consentire la prosecuzione del procedimento in corso". La Corte ricorda inoltre di aver "già avuto più volte occasione di delineare l'ambito di applicazione e la finalità dell'istituto della sospensione feriale dei termini processuali, precisando che esso, nato dalla necessità
di assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati e procuratori legali è anche correlato al potenziamento del diritto di azione e di difesa, richiamato dall'articolo 24 della Costituzione a cui "deve essere accordata tutela, quando la possibilità di agire in giudizio costituisca per il titolare l'unico rimedio per far valere un suo diritto. Risulta, dunque, evidente - conclude la sentenza - che l'individuazione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali risponde a un'esigenza di garanzia dell'effettività del diritto di difesa nel periodo di riposo degli avvocati, ben diversa da quella sottesa alla previsione del periodo di congedo ordinario dei magistrati, cui sono viceversa indirizzate, a titolo esclusivo, alcune delle censure" sollevate dal tribunale di Ragusa.

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