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mercoledì 3 dicembre 2014

Imu e Tasi: chi paga e chi no, i calcoli Guida pratica per la rata del 16 dicembre

Tasi e Imu, cosa fare il 16 dicembre




Due settimane e i proprietari di immobili dovranno di nuovo rimettere mano al portafogli. Il 16 dicembre scade infatti il termine per saldare il conto di Imu e Tasi e sarà l'ennesimo salasso soprattutto per i possessori di seconde case o di immobili affittati.

I calcoli - Il meccanismo di calcolo dell’imponibile Imu, ricorda il Corriere Economia, è analogo a quello degli scorsi anni ed è lo stesso anche per la Tasi. Si parte sempre dalla rendita catastale attribuita all’immobile rivalutata del 5%. La rendita rivalutata va poi moltiplicata per il relativo coefficiente moltiplicatore che varia a seconda del tipo di immobile). I moltiplicatori principali sono 160 per le abitazioni e per le cantine, solai, box, posti auto, tettoie; 80 per gli uffici; 55 per i negozi e le botteghe. I moltiplicatori, nei casi di imposizioni, sono da utilizzare anche per la Tasi. Al totale così ottenuto si applicano le aliquote Imu previste dal comune. Per i terreni il valore imponibile si ottiene moltiplicando il reddito risultante in catasto rivalutato del 25% e moltiplicato poi per 135 (o 75 se il titolare è coltivatore diretto o imprenditore agricolo).

Chi deve pagare - L’Imu non è più dovuta sull’abitazione principale (un’unica unità immobiliare ad uso abitativo, nella quale il contribuente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente) e relative pertinenze (box o posto auto, cantina o solaio), ma deve essere versata per le abitazioni principali di maggior pregio, ossia quelle di categoria A/1 (immobili signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi). L’Imu si deve versare anche per gli immobili tenuti a disposizione, come le seconde case, e quelli affittati o sfitti. E si paga anche sugli immobili dati in uso gratuito a figli o parenti di primo grado, salvo i rari casi in cui il Comune li abbia assimilati all’abitazione principale, sulle pertinenze non della prima casa o comunque non agevolabili come ad esempio il secondo box oppure la seconda cantina. E ancora: l’Imu si paga pure per gli uffici, negozi, depositi, capannoni, altri immobili commerciali e industriali e per le aree fabbricabili (conta il valore commerciale al primo gennaio 2014) da chiunque posseduti, i terreni agricoli, pur se incolti inclusi gli orticelli, con esclusione di quelli ricadenti in aree montane o di collina, salvo che l’importo dovuto sia fino al minimo di legge di 12 euro o al minore importo stabilito dal Comune. Dal 2014 sono esclusi gli immobili-merce posseduti dalla società che li ha costruiti per la vendita e rimasti invenduti, a condizione che non vengano locati.

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