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giovedì 17 novembre 2016

L'Avvocato Risponde: "Condominio ed Ascensore"

L'Avvocato Risponde: "Condominio ed Ascensore"


Esclusiva il Notiziario sul web



Egregio Avvocato, mi chiamo Valentina ho 43 anni e scrivo da Casalnuovo. Seguo sempre la sua Rubrica su il Notiziario sul web, e le notizie del blog: ilnotiziariolocale.blogspot.com diretto dal Direttore Gaetano Daniele. Veda, nel mio condominio alcuni condomini vogliono installare un ascensore, e quindi, come può immaginare, la spesa sarà molto esosa. Potrei sembrare egoista, ma a me sembra superflua tale istallazione, anche perché io non lo utilizzerei mai abitando solo al secondo piano. Vorrei sapere se c’è un modo (legale) per oppormi all’installazione o al massimo se io posso sottrarmi alle spese rinunciando all’utilizzo dello stesso. Inoltre, non essendo l’edificio predisposto, presupporrebbe tale installazione esternamente, limitando anche l’utilizzo di una parte comune dell’esterno. Grazie                                                                          

Gentile signora Valentina, innanzitutto grazie per avermi contattato e per avermi dato la possibilità di affrontare la materia condominiale; era ormai qualche mese che non la trattavamo. Le comunico, in via preliminare, che una risposta più precisa alle sue domande può essere data solo a seguito della lettura del “Regolamento” che disciplina le parti comuni del suo condominio. Non essendo al corrente del contenuto dello stesso, mi limito a rispondere alle sue domande sulla base esclusivamente della giurisprudenza. Il problema dell’installazione dell’ascensore in un condominio non è stato ancora risolto in maniera univoca dalla Suprema Corte di Cassazione. Ed infatti, in alcuni casi ha annoverato l’installazione tra le innovazioni ed ha richiesto la maggioranza dei rappresentanti del condominio ed i 2/3 del valore del condominio, in altri casi ha ampliato il contenuto della legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche, ritenendo sufficiente, in prima convocazione, la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio, o in seconda convocazione, un numero di voti che rappresenti 1/3 dei partecipanti ed almeno 1/3 del valore dell’edificio. Tali quorum sono stati previsti anche in assenza di condomini portatori di handicap, dando la preferenza all’eliminazione delle barriere anche per eventuali ospiti con problemi di deambulazione. In alcune sentenze, la Cassazione ha ribadito che essendo l’uso dell’ascensore suscettibile di autonomo utilizzo, purché nel condominio non ci sia mai stato un ascensore, i condomini dissenzienti possono essere esclusi dal riparto delle spese per l’installazione e seguente pulizia e manutenzione, rinunciando all’utilizzo dello stesso (in questo caso, l’ascensore deve essere munito di chiave per garantire l’utilizzo solo ai condomini favorevoli all’installazione).  In ogni momento, però, i condomini dissenzienti possono chiedere di poter usare l’ascensore, versando la loro quota delle spese di installazione e manutenzione. Per quanto attiene ad una sua eventuale opposizione, dovrebbe vagliare attentamente -meglio se a mezzo di un tecnico- il progetto relativo all’installazione dell’ascensore stesso.  Ed infatti, sono vietate le innovazioni che rendono talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino, o che pregiudichino la sicurezza o la stabilità del fabbricato o ne alterino il decoro architettonico.  

Avv. Mario Setola – Civilista-  Esperto in Diritto di Famiglia 
Studio: Cardito (Na) Corso Cesare Battisti n. 145
Cell. 3382011387 Email: avvocato.mariosetola@libero

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