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lunedì 17 ottobre 2016

L'Avvocato Risponde: "La separazione di fatto dei coniugi"

L'Avvocato Risponde: "La separazione di fatto dei coniugi" 


Esclusiva il Notiziario sul web



Avv. Mario Setola

Egregio Avvocato ci chiamiamo Nicoletta ed Alessandro e siamo sposati da quattordici anni. Seguiamo tutte le settimane la vostra Rubrica sul blog il Notiziario sul web. Io e mia moglie avremmo bisogno di una consulenza: vogliamo separarci ma non legalmente per il momento. Non abbiamo figli e ci separiamo amichevolmente. Nonostante ciò vogliamo chiederle un parere. Siamo sposati in comune dal 1996 in regime di comunione dei beni, lavoriamo entrambi, io con un tempo pieno, lei con un contratto tempo part - time.  Un mese prima del matrimonio mia moglie ha ricevuto in donazione dal padre, l´appartamento in cui viviamo pagando nove milioni delle vecchie lire al notaio, e per sistemarlo tra lavori e arredamento circa cinquanta milioni sempre delle vecchie lire. Il quesito e´ questo: premettendo che se anche ne ho il diritto sull’appartamento io non voglio e pretendo niente visto che è stato regalato a mia moglie da mio suocero. Ma delle spese sostenute ho diritto a qualche indennizzo da parte di mia moglie? Poi, come possiamo tutelarci entrambi se nel periodo in cui siamo separati diciamo “abusivamente” uno dei due dovesse morire? E´ legale e valido fare uno scritto privato in cui dichiariamo i beneficiari degli averi? 

Gentili Nicoletta ed Alessandro, la separazione di fatto dei coniugi è una situazione non contemplata dalla legge e quindi, giuridicamente irrilevante. In considerazione di quanto premesso, rispondo alle vostre domande:in primo luogo è bene precisare che ai sensi dell'articolo 179 del codice civile, sono esclusi dalla comunione i seguenti beni: i beni di cui il coniuge era titolare prima del matrimonio; i beni acquistati da un coniuge per successione o donazione (salvo non sia espressamente dichiarato che sono attribuiti alla comunione); i beni di uso strettamente personale; i beni che servono all'esercizio della professione; i beni ottenuti a titolo di risarcimento danni; i pensione per la perdita totale o parziale della capacità lavorativa; i beni acquistati con il prezzo del trasferimento di altri beni personali o con il loro scambio, purché espressamente dichiarato. Detto questo, andando ad analizzare il caso di specie, ti posso dire che l’appartamento donato a tua moglie (e mi rivolgo ad Alessandro) quindi, è di sua esclusiva proprietà e pertanto, in ogni caso, non potrai avanzare diritti su di esso. Relativamente ai cinquanta milioni di vecchie lire, investiti per la ristrutturazione dell'immobile, avrai diritto ad un rimborso spese, soltanto se riuscirai a dimostrare, nel corso di un processo, di avere sopportato personalmente tali costi (ad esempio, con una dichiarazione scritta di tua moglie ovvero con una copia degli assegni utilizzati per il pagamento). In mancanza di prove, non sorgerà nessun diritto al rimborso. In secondo luogo, ti ricordo che il coniuge ha diritto alla quota di legittima e pertanto, è qualificato dalla legge come soggetto legittimario. In mancanza di separazione e di divorzio, dovrete redigere un testamento olografo, al fine di disporre delle vostre sostanze, a favore degli eredi designati. Se nel testamento non sarà prevista la quota di legittima a favore del coniuge, il documento olografo sarà impugnabile, dinanzi all'autorità giudiziaria, dal coniuge pretermesso e dai suoi eredi. Le norme sul diritto alla quota di legittima sono inderogabili; in caso di mancata impugnazione del testamento olografo, da parte del coniuge pretermesso ovvero dei suoi eredi, i suoi effetti non saranno rimossi e continueranno ad essere in vigore. In caso di divorzio, l'ex coniuge non avrà più diritto alla quota di legittima.

Cordiali saluti. 
Avv. Mario Setola – Civilista-  Esperto in Diritto di Famiglia 
Studio: Cardito (Na) Corso Cesare Battisti n. 145
Cell. 3382011387 Email: avvocato.mariosetola@libero

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