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martedì 27 settembre 2016

L'Avvocato Risponde: "Accordi prematrimoniali in caso di separazione e divorzio"

L'Avvocato Risponde: "Accordi prematrimoniali in caso di separazione e divorzio"


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Avv. Mario Setola

Egregio avvocato, mi chiamo Luigi e scrivo da Casoria. Le chiedo un preventivo per un parere motivato sulla seguente questione: due futuri sposi hanno stipulato, tramite scrittura privata, un accordo prematrimoniale con il quale hanno convenuto che in caso di separazione il futuro sposo, piu' abbiente di lei, le avrebbe trasferito la casa coniugale a fronte della rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa economica da parte di quest'ultima, ivi compresa la richiesta di corresponsione dell'assegno di mantenimento. In seguito il marito decide di abbandonare il tetto coniugale avendo intrapreso una nuova storia sentimentale con un'altra donna e la moglie decide, allora, di chiedere la separazione con addebito  chiedendo non soltanto la corresponsione di un assegno di mantenimento parametrato al reddito del coniuge ed il risarcimento del danno per l'adulterio subìto, ma anche la liquidazione pro quota di strumenti finanziari giacenti su un apposito conto deposito titoli cointestato ad entrambi. Il marito puo' opporre l'infondatezza delle pretese della moglie facendo valere l'efficacia e la validità dell'accordo prematrimoniale?

In materia di validità ed efficacia degli accordi prematrimoniali in Italia, dobbiamo necessariamente fare riferimento alla recentissima sentenza della Corte di Cassazione civile, sez. I, del 23/12/2012 n° 23713. Nella generalità dei casi, poiché il nostro ordinamento giuridico non disciplina questo genere di convenzioni, gli accordi prematrimoniale in vista dell'eventuale separazione e del divorzio, sono nulli per illiceità della causa.  Sono privi di effetti pertanto, gli accordi con cui gli interessati (coniugi) stabiliscono anticipatamente il regime giuridico da adottarsi alla cessazione degli effetti civili del matrimonio (separazione, divorzio). Diverso il caso in cui si configuri un contratto atipico con condizione sospensiva lecita(dove la condizione sospensiva è la separazione dei coniugi) e non un accordo prematrimoniale in vista della separazione e del divorzio.  Ipotizziamo il caso in cui un coniuge si impegna per iscritto, in caso di separazione o divorzio, a cedere al marito un immobile di sua proprietà, a titolo di indennizzo delle spese sostenute dallo stesso per la ristrutturazione.  In questo caso, la causa dell'accordo è quella di un contratto atipico con condizione sospensiva lecita, cioè la separazione dei coniugi. In questo caso, la Cassazione, nella sua recente sentenza, scrive quanto segue: "… valido l'impegno assunto dai nubendi in caso di fallimento del matrimonio, qualificandolo non come accordo prematrimoniale in vista del divorzio, ma come contratto atipico con condizione sospensiva lecita, espressione dell'autonomia negoziale dei coniugi diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela, ai sensi dell'art. 1322, secondo comma, del codice civile" . questa norma infatti recita testualmente:”Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare , purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico”. Nel tuo caso tuttavia, si tratta di un accordo prematrimoniale giuridicamente nullo ed inefficace e non di un contratto lecito sotto la condizione sospensiva della separazione. Nel tuo caso infatti, non c'è un sinallagma contrattuale lecito (ad esempio, poiché il coniuge ha ristrutturato l'immobile, l'altro coniuge si impegna a trasferirlo, in caso di avveramento della condizione “separazione”), ma uno scambio illecito, in quanto l'impegno a trasferire l'immobile vede come contropartita, la rinunzia al mantenimento da parte del coniuge economicamente debole, in violazione dell'articolo 156 del codice civile, il quale prevede che “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”. Il tuo caso inoltre, riguarda una separazione giudiziale con addebito della colpa al coniuge fedifrago; l'accordo prematrimoniale, quand'anche fosse valido, nulla dice a proposito dell'eventuale addebito della separazione ad un coniuge.

Avv. Mario Setola – Foro di Napoli – Esperto in diritto di famiglia 
Studio: Cardito (Na) Corso Cesare Battisti n. 145
Cell. 3382011387 Email: avvocato.mariosetola@libero.it

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