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martedì 17 maggio 2016

Esclusiva il Notiziario Riparte la Rubrica "l'Avvocato Risponde" a cura di Mario Setola

Esclusiva il Notiziario Riprende la Rubrica "l'Avvocato Risponde" a cura di Mario Setola


Avv. Mario Setola

Ad un anno di distanza dall’ultima uscita riparte la rubrica settimanale "L'Avvocato Risponde" a cura dell'Avv. Mario Setola, civilista ed esperto in diritto di famiglia, sul blog d'Informazione il Notiziario sul web, diretto dall'Amministratore Gaetano Daniele. “Scopo dell’appuntamento settimanale - spiega l’avvocato Setola - è quella di cogliere i classici due piccioni con una fava: da un lato cercare di essere esaustivo e puntuale con chi mi sottopone un quesito e dall’altro dare la possibilità a tutti i lettori di essere aggiornati costantemente su tematiche sì attuali ma in costante evoluzione”.

DOMANDA:

Egregio avvocato, mi chiamo Ivan e scrivo da Caivano. Convivo con una ragazza in un appartamento di mia proprietà, abbiamo una figlia che ho riconosciuto legalmente. Oggi le cose non vanno molto bene tra noi, la famiglia di lei è molto lontana da casa nostra  (più di mille km). Se si mette male tra noi e decide di andarsene via, può portare via la nostra  bimba di 2 anni? e per vederla devo prendere un aereo? E se sono io ad andarmene sono obbligato a lasciarli  in quella casa o posso decidere un'altra soluzione, anche in affitto per loro? L'affidamento congiunto è automatico? Se l'affidamento fosse concesso esclusivamente alla madre, per poter esercitare i miei diritti di padre come posso fare? L'affidamento congiunto puo' essere un mezzo per poter tenere mia figlia almeno nella stessa citta'?

L'AVVOCATO RISPONDE: 

Gentile Ivan, vorrei innanzitutto precisare che la mamma non potrebbe portare con sé la bambina, laddove dovesse decidere di tornare a vivere nell'abitazione paterna, a seguito della cessazione della convivenza. Commetterebbe il reato di cui all'articolo 574 del codice penale, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione. L’articolo in questione intitolato “sottrazione di persone incapaci”, recita testualmente:” Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la patria potestà, al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la patria potestà, del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni.  Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio”. Tale reato è ipotizzabile anche nell'ipotesi in cui sia proprio un genitore a sottrarre all'altro genitore, il figlio. La sentenza della Cassazione - Sezione VI - 4 novembre 2009, n. 42370, dà una risposta al seguente quesito di carattere giurisprudenziale: la madre affidataria sottrae per mesi il figlio minore al padre, portandolo in luogo raggiungibile solo in aereo: è sottrazione di minore ex art. 574 del codice penale?  Ecco cosa risponde, a tal proposito, la Suprema Corte. “Risponde del delitto di sottrazione di persona incapace (art. 574 c.p.) il genitore che, senza consenso dell'altro, porta via con sé il figlio minore, allontanandolo dal domicilio stabilito, ovvero lo trattiene presso di sé, quando tale condotta determina un impedimento per l'esercizio delle diverse manifestazioni della potestà dell'altro genitore, come le attività di assistenza e di cura, la vicinanza affettiva, la funzione educativa, identificandosi nel regolare svolgimento della funzione genitoriale il principale bene giuridico tutelato dalla norma”. A tal proposito alcune altre sentenze della cassazione. “E' il regolare svolgimento della funzione genitoriale, il principale bene giuridico tutelato dall'articolo 574 del codice penale (Cass. Sez. 6, 4-3-2002 n. 11415; Sez. 6, 18-2-2008 n. 21441). Ai fini della integrazione dell'elemento soggettivo della fattispecie criminosa in esame, è richiesto il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà da parte dell'agente della condotta e dell'evento, ossia nella coscienza e volontà di sottrarre (cioè di togliere, portare via) il minore all'altro genitore esercente la potestà genitoriale e di trattenerlo presso di sé contro la volontà dell'altro genitore (Cass. Sez. 6, 4-3-2002 n. 11415)”. Tanto premesso, laddove la ragazza dovesse portare via dall'abitazione familiare, la bimba, dovrai recarti senza indugio dai carabinieri per denunciarla, ai sensi dell'articolo 574 del codice penale. La bambina ha diritto all'affido condiviso a favore di entrambi i genitori. La Corte di Cassazione, sezione VI civile, con ordinanza del 2 dicembre 2010, afferma quanto segue: “In tema di affidamento dei figli, l’oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori non preclude la possibilità di un affidamento condiviso, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore, ai sensi degli artt. 155, comma 2, e 155-quater, comma 2, del codice civile”. Quindi, laddove la vostra convivenza dovesse cessare, vi rivolgerete al tribunale che deciderà per l'affidamento condiviso della bimba, in ragione delle esigenze della stessa e dei genitori. Ad esempio, un mese con la mamma, un mese con il papà oppure nel periodo scolastico con la mamma, in quello festivo con il papà. La decisione spetterà al tribunale e pertanto, in assenza di una sentenza ad hoc, commetterebbe un reato, il genitore che decidesse di “impossessarsi” della bambina, come se fosse un gioiello da portare via. 

Avv. Mario Setola – Foro di Napoli – Esperto in diritto di famiglia 
Studio: Cardito (Na) Corso Cesare Battisti n. 145
Cell. 3382011387 Email: avvocato.mariosetola@libero.it

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