Alcoltest, potete annullare la sanzione se non è presente un avvocato
di Matteo Mion
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, risolvendo un contrasto giurisprudenziale di non poco conto, con sentenza n.5396 del 5 febbraio 2015 stabilisce il principio per cui l’alcoltest senza avviso all’automobilista della possibilità di farsi assistere da un avvocato è illegittimo. Effetto immediato di questa decisione è l’annullabilità di migliaia e migliaia di verbali che sanzionano automobilisti in stato d’ebbrezza, laddove i verbalizzanti non riescano a fornire prova dell’avviso predetto. La multa non è automaticamente nulla, ma l’interessato può eccepire tale circostanza al giudice sino alla sentenza di primo grado a pena di decadenza.
Nel caso di specie, un 26enne trevigiano era stato multato in località Vittorio Veneto per l’appunto per guida in stato di ebbrezza. Il tribunale di Treviso aveva riconosciuto le ragioni della difesa del giovane che chiedeva la nullità dell’accertamento, e lo aveva assolto dall’accusa. La Procura generale di Venezia aveva però impugnato la decisione innanzi alla Corte di Cassazione, sostenendo che il ragazzo avrebbe dovuto sollevare l’eccezione relativa al mancato avviso di farsi assistere dall’avvocato o prima dell’effettuazione dell’etilometro oppure nei momenti immediatamente successivi. La quarta Sezione Penale, non essendo univoco l’orientamento della Suprema Corte sul punto, in data 31.10.2014 ha rimesso la questione alle Sezione Unite per ottenere un’interpretazione autentica.
La pronuncia delle Sezioni Unite, avente valore sostanziale di legge, ha dunque riconosciuto le ragioni del guidatore trevigiano e del suo avvocato: «L’automobilista non poteva sapere di aver diritto all’assistenza legale contro l’alcoltest, che rientra tra gli accertamenti urgenti e irripetibili su luoghi, cose e persone. L’indagato o imputato - continua la Suprema Corte - non ha o si presume che non abbia le conoscenze tecniche legali per apprezzare che l’atto o il mancato atto non sia rispettoso delle regole processuali e, per di più, che egli debba attivarsi per eccepire ciò entro determinati termini a pena decadenza». In altre parole, il guidatore in stato di ebbrezza è equiparato sin dal primo momento a un indagato qualsiasi, e ha diritto immediatamente alla difesa tecnica.
Gli automobilisti devono essere grati alla Corte romana che afferma un principio sacrosanto, visto che talvolta gli agenti sono liberi di verbalizzare e maramaldeggiare sul malcapitato alticcio e indifeso. Altro principio sacrosanto strettamente collegato sarebbe che l’Autorità verbalizzante paghi le spese processuali in caso di soccombenza giudiziale, altrimenti l’automobilista spende in parcelle quello che risparmia in sanzioni pecuniarie. Otterremmo, infatti, un importante risultato: un uso parsimonioso, oculato e non indiscriminato - perché impunito - di alcoltest, autovelox e contravvenzioni varie. Attenzione però a chi telefonate, perché non vi succeda quanto accaduto nel dicembre scorso a Cosenza, quando gli agenti di polizia ritirarono la patente a un tizio in stato di ebbrezza: pochi minuti dopo arrivò al posto di blocco il suo avvocato, simulando un’arringa ma anch’egli tra i fumi alcolici. Sono finiti entrambi senza patente e sotto processo: cin cin!
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