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domenica 28 settembre 2014

Scattano i controlli sulla tassa rifiuti La guida per evitare di restare fregati

Tassa rifiuti, scattano i controlli. Ecco come difendersi




Scattano i controlli sulla tassa rifiuti. Dopo il lavoro svolto per introdurre la nuova Tari, gli uffici tributari degli enti locali sono impegnati in queste ore nell'accertamento delle annualità pregresse. I controlli avviati da parte dei funzionari comunali hanno generato il caos agli sportelli. E "Il Sole 24 Ore" pubblica oggi una guida per i contribuenti con cui verificare la correttezza degli accertamenti anche al fine di escludere eventuali errori.

L'importanza della ricevuta di versamento -  E' possibile che il contribuente abbia regolarmente effettuato il versamento, che non risulta invece contabilizzato dall'ente per un disguido nell'inserimento dei dati oppure per un errore in sede di pagamento (dipeso ad esempio dall'utilizzo dell'F24). In tal caso il contribuente deve reperire la ricevuta di versamento ed esibirla all'ente al fine della corretta imputazione.

Verificare eventuali errori di calcolo - Dopo aver verificato la corrispondenza dei pagamenti sulla ricevuta (da conservare per almeno cinque anni), occorre escludere la presenza di eventuali errori di calcolo, seguendo il percorso logico effettuato dall'ente per il conteggio del tributo e relative sanzioni. Potrebbe trattarsi di una verifica complessa, perché occorrerebbe munirsi di tutti i dati necessari, a partire dalle delibere tariffarie e dagli altri parametri relativi in particolare alla base imponibile.

Nel mirino dei controlli anche le quote - Tra gli errori commessi da alcuni Comuni, specie nel passaggio dalla Tarsu alla Tares, spesso ricorre il calcolo della quota variabile delle utenze domestiche, che va computata una sola volta a prescindere dal numero delle pertinenze. Ipotizziamo di avere un'utenza dalla superficie complessiva di 150 mq., composta da un appartamento (100 mq), un garage (30 mq) e una cantina (20 mq). Consideriamo un nucleo familiare di 4 componenti a cui corrisponde una quota fissa di 0,8 €/mq e una quota variabile di 30 euro, secondo il piano tariffario stabilito dall'ente. Applicando il metodo normalizzato (Dpr 158/99) dovremmo avere una quota fissa pari a 120 euro (0,8 x 150 mq.) e una quota variabile di 30 euro, quindi il contribuente dovrebbe pagare complessivamente 150 euro. Il comune potrebbe però aver moltiplicato la quota variabile per tre unità (abitazione e 2 pertinenze), falsando così l'importo finale che lievita a 210 euro.

La superficie campanello d'allarme per i controlli - Un ulteriore controllo, per verificare la correttezza dei versamenti effettuati, va effettuato sulla superficie indicata nell'avviso di pagamento della tassa rifiuti: potrebbe costituire un vero rompicapo per il contribuente. Al momento non è ancora entrata "a regime" la regola dell'80% della superficie catastale, quindi il Comune può aver utilizzato il dato della superficie "calpestabile" oppure di quella "catastale".

Le sanzioni in caso di errori sugli importi - Da questi primi sommari controlli, se risultassero sbagliati gli importi dei versamenti effettuati, il contribuente potrebbe incorrere in alcune sanzioni. Gli eventuali errori emersi ovviamente si riflettono sul calcolo finale e quindi anche sull'importo delle sanzioni, calcolate in percentuale: 100% per omessa denuncia, 50% per infedele denuncia, 30% per omesso versamento. L'ente potrebbe comunque contestare con un unico avviso più annualità (ad esempio dal 2010 al 2013): in tal caso le sanzioni non vanno sommate (c.d. cumulo materiale) ma va applicata la sanzione più grave aumentata dalla metà al triplo (c.d. cumulo giuridico). 

L'avviso di accertamento deve riportare i dati  - Gli avvisi di accertamento che contestano i versamenti relativi alla tassa rifiuti vengono generalmente redatti e stampati con strumenti informatici, quindi non si può pretendere la sottoscrizione autografa del funzionario responsabile. D'altronde è la stessa legge che consente di sostituire la firma con il nominativo stampato sull'atto (articolo 1 comma 87 legge 549/95), purché siano indicati gli estremi del relativo provvedimento (Cassazione 23976/2008 e 3941/2011). 

L'avviso di accertamento va notificato correttamente - Se ti contestano il versamento della tassa rifiuti di qualche anno fa, non è detto che l'avviso di accertamento ricevuto sia stato inviato in modo corretto. Tra i vizi formali che vengono frequentemente contestati in sede giudiziaria rientrano quelli relativi al procedimento di notifica degli avvisi. Sul punto va chiarito, anche al fine di evitare inutili contenziosi, che il comma 161 della legge 296/2006 consente al Comune di effettuare la notifica anche a mezzo di semplice raccomandata con ricevuta di ritorno, senza utilizzare la busta verde prevista per gli atti giudiziari. Il Comune non può invece affidarsi agli addetti del servizio di posta privato, poiché non rivestono la qualifica di pubblici ufficiali.

L'istanza di autotutela per difendersi - Il contribuente a cui venissero contestati i pagamenti relativi alla tassa rifiuti, dopo aver effettuato i primi controlli, potrebbe valutare l'opportunità di presentare un'istanza di riesame in autotutela, prima di esperire la via giudiziaria. L'autotutela è il rimedio più idoneo per richiedere la correzione di errori materiali di calcolo oppure la mancata considerazione di pagamenti del tributo. Occorre tenere sotto controllo i tempi al fine di rispettare il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dell'accertamento.

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