L'Avvocato Risponde: "Servitù Coattiva"
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Avv. Mario Setola |
Egregio Avvocato Mario Setola, mi chiamo Emilia e scrivo da Napoli. Seguo sempre la sua Rubrica su il "Notiziario sul web". Sono proprietaria di un terreno. Anni fa fu impiantato senza il mio consenso un palo elettrico. Qualche tempo fa ne ho chiesto la rimozione, ma ho incassato dall’ente un netto rifiuto, perchè il palo risulta essere necessario ed indispensabile per la zona. Ora, come posso comportarmi?E'possibile chiedere un risarcimento per aver in forma arbitraria impiantato questo palo elettrico sul mio fondo? Inoltre mi è stata chiesta una servitù a vita dall'ente. Grazie e complimenti per l’interessante rubrica.
Gentile signora Emilia, la ringrazio per avermi contattato e per i complimenti. Innanzitutto individuiamo l’istituto di diritto civile che la legge prevede in questi casi. In generale i diritti di servitù si definiscono tradizionalmente come "un peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario" (art. 1027). Le servitù vengono variamente classificate. Una di queste classificazioni è proprio quella delle servitù coattive, quelle cioè che vengono imposte al proprietario di un fondo anche contro la sua volontà, che si differenziano da quelle volontarie che invece si originano liberamente su base contrattuale. Non avendo lei stipulato alcun contratto con l’ente di cui giustamente mantiene il riserbo per una questione di tutela della privacy, è chiaro che si tratta di una tacita imposizione configurabile come servitù coattiva. Il diritto alla costituzione coattiva delle servitù è dalla legge previsto in una serie di casi: Acquedotto coattivo: è la servitù di far passare acque attraverso il fondo, o i fondi, altrui (escluse case e giardini) per soddisfare il bisogno di acqua del proprio fondo (analoga è la servitù di scarico coattivo).
Passaggio coattivo: è la servitù di passaggio sul fondo, o sui fondi, altrui (escluse case e giardini) che spetta al proprietario del cd. fondo intercluso, ossia del fondo che non ha un accesso diretto alla strada pubblica o che potrebbe realizzarlo solo con eccessivo dispendio o disagio (quando il fondo sia destinato ad usi agricoli o industriali, il proprietario di questo ha diritto al passaggio coattivo anche se ha un proprio accesso sulla strada pubblica, ma si tratta di un accesso insufficiente ai bisogni agricoli o industriali del suo fondo).
Elettrodotto coattivo (analogamente: acquedotto pubblico, metanodotto, oleodotto, linee telefoniche, installazione di antenne televisive ecc.): è la servitù che spetta all'ente o alla società che gestisce il servizio di erogazione al pubblico di energia elettrica, acqua potabile, metano ecc. su tutti i fondi che sono situati lungo il percorso della linea elettrica, dell'acquedotto ecc.
Le servitù coattive sono di regola costituite con sentenza dell'autorità giudiziaria, su domanda dell'interessato; la sentenza determina anche l'indennità dovuta al proprietario del fondo servente.
Nei casi espressamente previsti dalla legge, la servitù coattiva può anche essere costituita con provvedimento dell'autorità amministrativa (provvedimento che assume carattere analogo all'espropriazione per pubblica utilità).
Quindi, la saluto informandola che non è possibile chiedere la rimozione del palo finchè questo risulta essere necessario per pubblica utilità, ma è possibile chiedere la corresponsione di un'indennità per l'asservimento del fondo. Addirittura la legge prevede che fino a quando l’ente non paga l'indennità, il secondo può opporsi all'esercizio della servitù. Non comprendo, invece, cosa intenda l'ente per "servitù a vita".
Avv. Mario Setola - Civilista - Esperto in Diritto di Famiglia
Studio: Cardito (Na) Corso Cesare Battisti n. 145
Cell. 3382011387 Email: avvocato.mariosetola@libero.