L'Avvocato Risponde
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La parola all'Avvocato Mario Setola Foro di Napoli per "il Notiziario sul Web" |
Egregio avvocato, mi chiamo Pierluigi e scrivo da Afragola. Vorrei avere delle delucidazioni sulla separazione consensuale. Sono sposato da 13 anni e ho una figlia, un'attività propria e anche la mia attuale moglie ha una propria attività. Abbiamo la separazione dei beni, ma in comunione abbiamo acquistato una casa dove c'è ancora un mutuo da estinguere. Sapendo che per comodità ci siamo trasferiti dove ha l'attività mia moglie, vorrei sapere se a questo punto in caso di separazione potrei usufruire della casa visto che io non saprei dove andare. Ed in più se io personalmente coprissi tutti i debiti della casa, avrei più possibilità di appropriarmi dell'immobile? E avendo anche un terreno edificabile intestato a me, potrebbe impugnarne metà del valore?
Gentile Pierluigi, la circostanza del trasferimento, al fine di permettere con maggiore comodità, a tua moglie, di svolgere la sua attività imprenditoriale, ti permette di partire avvantaggiato, in sede di separazione legale dei coniugi, per quanto riguarda l’attribuzione dell’abitazione familiare, tuttavia non ti garantisce nulla, in quanto le incognite processuali sono davvero numerose e complicate.
La scelta dell’attribuzione dell’abitazione familiare è discrezionale, nel senso che il tribunale deciderà, secondo equità, in base ai seguenti elementi:
1) affidamento della figlia minorenne (si tratta dell’aspetto più importante); se tua figlia dovesse essere affidata esclusivamente a tua moglie, puoi iniziare a fare le valigie, perché quasi sicuramente l’uso dell’abitazione familiare sarà attribuito al coniuge ed a tua figlia. In caso di affidamento condiviso della ragazza ovvero di affidamento esclusivo al padre, hai ottime possibilità di ottenere l’uso dell’abitazione familiare. Deciderà il giudice, in base alle esigenze di tua figlia, sentito il parere della stessa.
2) Reddito dichiarato (attenzione: reddito indicato nella dichiarazione annuale dei redditi non percepito in nero !!!): se il tuo reddito dichiarato è superiore a quello di tua moglie, anche in questo caso, hai poche possibilità di ottenere l’uso dell’abitazione familiare.
3) Addebito di colpa della separazione: se la separazione dovesse essere attribuita al comportamento colposo di un coniuge che è venuto meno agli obblighi coniugali (obbligo di fedeltà, abbandono dei figli …), l’abitazione familiare sarà attribuita al coniuge che si è comportato correttamente (anche la ragazza sarà affidata al coniuge che si è comportato correttamente).
4) Infine, si terrà conto della circostanza del trasferimento, per maggiore comodità di tua moglie.
Indipendentemente dall’attribuzione dell’uso dell’abitazione familiare, con sentenza del Tribunale, la proprietà dell’immobile, oltre all’obbligo di pagare il mutuo, resterà a carico di entrambi i coniugi. Pagare la quota del mutuo di tua moglie, non ti permetterà di ottenere l’intera proprietà dell’immobile; se tua moglie non ha intenzione di pagare il mutuo, dovrà venderti, con atto pubblico di vendita, la sua quota del 50% dell’appartamento.
Ripeto: non confondiamo il diritto di usare l’immobile, attribuito dal giudice con sentenza, in sede di separazione, con il diritto di proprietà della casa, che resterà al 50% tra i due coniugi (il coniuge che lascerà l’abitazione dovrà continuare a pagare il 50% delle rate del mutuo, salvo cedere la sua quota di proprietà all’altro coniuge; deciderai insieme a tua moglie, dopo aver preso atto della decisione del giudice, in merito all’attribuzione dell’uso dell’abitazione familiare). Vi consiglio, nell’interresse di entrambi, di trovare un accordo. Se il terreno edificabile è intestato soltanto a te, tua moglie non potrà avanzare nessun diritto sull’immobile stesso; tuttavia, la circostanza per cui possiedi tale bene immobile, potrebbe far lievitare l’importo dell’assegno di mantenimento, da versare mensilmente, a favore di tua moglie.
Avv. Mario Setola Per contatti: 3382011387
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