Visualizzazioni totali

lunedì 24 aprile 2017

L'AVVOCATO RISPONDE: La doppia infedeltà, a chi va addebitata la separazione?

La doppia infedeltà, a chi va addebitata la separazione?


Rubrica "il Notiziario sul web"


Avv. Mario Setola

Egregio avvocato, mi chiamo Antonia e scrivo da Napoli. Innanzitutto voglio complimentarmi per la sua professionalità e per questa enorme opportunità che ci concede attraverso il blog "il Notiziario sul web". Sono sposata da 8 anni ed il mio matrimonio è andato a gonfie vele fino a 2 anni fa, quando ho scoperto che mio marito mi tradiva regolarmente con una prostituta. All’inizio ho fatto finta di nulla dopo averlo scoperto, poi ho cominciato a raccogliere prove quali fatture di alberghi ad ore, conversazioni amorevoli ed appuntamenti con la specifica altresì della tariffa a prestazione. Da allora ho cominciato a perdere stima e sentimento per lui il cui comportamento freddo e distaccato, ricadeva inevitabilmente su di me e su nostra figlia. Oggi, ho anche io un amante, e lui lo ha scoperto minacciandomi di rovinarmi. Cosa posso temere in sede di separazione?

Gentile Antonia, proprio una recente pronuncia della corte di cassazione ha “fotografato” il tuo caso. In effetti, il tradimento per “ripicca” non è motivo di addebito. Sarà il tradimento di tuo marito, regolare ed anteriore, che sarà punito dal giudice. È stata la sua infedeltà ad aver minato il normale mènage coniugale. Lo ha stabilito, come accennato, la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nella sentenza n. 3318/2017, ripresa dallo studio Castaldi. I giudici di merito, nel disporre la separazione di una coppia, avevano addebitato al marito la separazione in quanto, sulla scorta dell'esame di due relazioni investigative e della deposizione di numerosi testi, era rimasta accertata l'esistenza di una relazione adulterina dell'uomo, che aveva determinato la rottura del rapporto coniugale. Inutile per l'uomo chiedere a sua volta l'addebito alla moglie: gli incontri della donna con un altro uomo erano stati successivi alla scoperta della relazione del marito, al definitivo abbandono della casa coniugale da parte di lui e al deposito del ricorso per separazione, sicché era indimostrata l'incidenza causale di tale relazione nella frattura del matrimonio. Ancora, la Corte territoriale nega al marito sia l'assegno di mantenimento che quello alimentare, stante le sue attitudini imprenditoriali. Rimane senza esito anche il ricorso del marito fedifrago in Cassazione: gli Ermellini ribadiscono che "l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale è di regola sufficiente, da sola, a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto". Per quanto riguarda il richiesto diritto agli alimenti, previsto dall'art. 433 c.c., la Cassazione rammenta che questo è "legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità da parte dell'alimentando di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di attività lavorativa". Se la parte non è in grado di trovare un'occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali, nulla può pretendere dal coniuge. Sono fatti salvi, ovviamente, i diritti dei minori.

Avv. Mario Setola – Civilista- Esperto in Diritto di Famiglia Studio: Cardito (Na) Corso Cesare Battisti n. 145 Cell. 3382011387 Email: avvocato.mariosetola@libero

Nessun commento:

Posta un commento