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domenica 29 gennaio 2017

L’AVVOCATO RISPONDE: La pensione di reversibilità al coniuge separato

L’AVVOCATO RISPONDE: "La pensione di reversibilità al coniuge separato"


Esclusiva Il Notiziario sul Web


Avv. Mario Setola

Egregio avvocato, mi chiamo Biagio e scrivo da Cardito. Un mio amico è deceduto dopo essersi separato, poiché era in pensione, alla moglie (che non percepiva l’assegno di mantenimento poiché produceva un reddito), spetta qualcosa? In sostanza, quali sono i casi in cui il coniuge separato ha diritto alla reversibilità e il suo ammontare?

La pensione di reversibilità, ovvero l'erogazione previdenziale riconosciuta ai familiari del lavoratore defunto titolare di trattamento pensionistico, spetta anche al coniuge separato quando l'iscrizione del dante causa all'ente previdenziale sia antecedente alla sentenza di separazione. Nonostante gli enti previdenziali sovente richiedano quale ulteriore requisito l'assenza di addebito o il riconoscimento dell'assegno alimentare, deve ricordarsi che la giurisprudenza ha da tempo equiparato il coniuge separato per colpa o con addebito al coniuge supersite riconducendo entrambe le fattispecie alla disciplina dell'art. 22 L. n. 903/1965, che prevede quale unico requisito per la reversibilità la sussistenza del rapporto coniugale con il pensionato defunto. Recentemente, la Corte di Cassazione ha avuto modo di riconfermare tale impostazione precisando al contempo che "la ratio della tutela previdenziale è rappresentata dall'intento di porre il coniuge supersite al riparo dall'eventualità dello stato di bisogno, senza che tale stato di bisogno divenga (anche per il coniuge separato per colpa o con addebito) concreto presupposto e condizione della tutela medesima" (Cass. ord. n. 9649/2015). Il trattamento di reversibilità spetta al coniuge supersite, ancorché separato, nella misura del 60% della pensione percepita dal pensionato deceduto. Se oltre al coniuge vi sono uno o più figli beneficiari, la pensione di reversibilità viene corrisposta, rispettivamente, nella misura dell'80% e del 100%. Qualora il beneficiario sia titolare anche di altri redditi, tuttavia, l'assegno di reversibilità subisce una riduzione pari al 25% per reddito superiore al triplo della pensione minima, al 40% per reddito superiore al quadruplo della pensione minima e al 50% per reddito superiore al quintuplo della pensione minima, così come stabilito dall'art. 1 c. 41 L. n. 335/1995; l'incumulabilità, tuttavia, non si applica in presenza di beneficiari appartenenti al medesimo nucleo familiare. Il beneficiario della pensione di reversibilità che sia già titolare di un assegno sociale o pensione sociale, perde il diritto alle predette prestazioni di natura assistenziale, di talché a far data dalla decorrenza della pensione di reversibilità queste ultime vengono revocate. La corresponsione della pensione di reversibilità è subordinata alla richiesta del beneficiario. Di conseguenza, il coniuge supersite - separato o meno – che intenda conseguire la prestazione previdenziale deve presentare apposita domanda in qualsiasi momento successivo alla morte del pensionato, valevole anche quale richiesta per i ratei di pensione maturati e non riscossi dal deceduto, con la precisazione che il diritto agli stessi si prescrive nell'ordinario termine decennale. La pensione di reversibilità, ovvero l'erogazione previdenziale riconosciuta ai familiari del lavoratore defunto titolare di trattamento pensionistico, spetta anche al coniuge separato quando l'iscrizione del dante causa all'ente previdenziale sia antecedente alla sentenza di separazione. Nonostante gli enti previdenziali sovente richiedano quale ulteriore requisito l'assenza di addebito o il riconoscimento dell'assegno alimentare, deve ricordarsi che la giurisprudenza ha da tempo equiparato il coniuge separato per colpa o con addebito al coniuge supersite riconducendo entrambe le fattispecie alla disciplina dell'art. 22 L. n. 903/1965, che prevede quale unico requisito per la reversibilità la sussistenza del rapporto coniugale con il pensionato defunto. Recentemente, la Corte di Cassazione ha avuto modo di riconfermare tale impostazione precisando al contempo che "la ratio della tutela previdenziale è rappresentata dall'intento di porre il coniuge supersite al riparo dall'eventualità dello stato di bisogno, senza che tale stato di bisogno divenga (anche per il coniuge separato per colpa o con addebito) concreto presupposto e condizione della tutela medesima" (Cass. ord. n. 9649/2015).

Il trattamento di reversibilità spetta al coniuge supersite, ancorché separato, nella misura del 60% della pensione percepita dal pensionato deceduto. Se oltre al coniuge vi sono uno o più figli beneficiari, la pensione di reversibilità viene corrisposta, rispettivamente, nella misura dell'80% e del 100%. Qualora il beneficiario sia titolare anche di altri redditi, tuttavia, l'assegno di reversibilità subisce una riduzione pari al 25% per reddito superiore al triplo della pensione minima, al 40% per reddito superiore al quadruplo della pensione minima e al 50% per reddito superiore al quintuplo della pensione minima, così come stabilito dall'art. 1 c. 41 L. n. 335/1995; l'incumulabilità, tuttavia, non si applica in presenza di beneficiari appartenenti al medesimo nucleo familiare.

Il beneficiario della pensione di reversibilità che sia già titolare di un assegno sociale o pensione sociale, perde il diritto alle predette prestazioni di natura assistenziale, di talché a far data dalla decorrenza della pensione di reversibilità queste ultime vengono revocate. La corresponsione della pensione di reversibilità è subordinata alla richiesta del beneficiario. Di conseguenza, il coniuge supersite - separato o meno - che intenda conseguire la prestazione previdenziale deve presentare apposita domanda in qualsiasi momento successivo alla morte del pensionato, valevole anche quale richiesta per i ratei di pensione maturati e non riscossi dal deceduto, con la precisazione che il diritto agli stessi si prescrive nell'ordinario termine decennale.

Avv. Mario Setola - Civilista -  Esperto in Diritto di Famiglia 
Studio: Cardito (Na) Corso Cesare Battisti n. 145
Cell. 3382011387 Email: avvocato.mariosetola@libero

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