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giovedì 29 ottobre 2015

Il reato di omicidio stradale ora è legge: alcol e droga al volante, le nuove pene

La Camera approva il reato di omicidio stradale: pene fino a 18 anni di carcere




La Camera dei deputati ha detto sì al disegno di legge che introduce il reato di omicidio stradale. Il testo è stato approvato con 276 voti a favore, 20 contrari e 101 astenuti. Avendo subito delle modifiche a Montecitorio, il testo tornerà ora al Senato. Fi e M5s si sono astenuti, mentre Sel è stato l'unico partito a votare contro il ddl.

Il disegno di legge - L’omicidio stradale colposo diventa un reato a sé, nel caso venga commesso sotto l’effetto di droghe o alcol si ha un inasprimento delle pene. Il reato viene diviso in tre categorie: la prima è già presente oggi e prevede pene da 2 a 7 anni quando la morte viene causata violando il codice della strada. Ma la sanzione penale sale negli altri casi: chi infatti uccide una persona guidando in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro, o sotto effetto di droghe, rischia da 8 a 12 anni di carcere. Sanzione che può arrivare fino a 18 anni in caso di omicidio stradale di più persone. Sarà invece punito con la reclusione da 5 a 10 anni l’omicida il cui tasso alcolemico superi 0,8 g/l oppure abbia causato l’incidente per condotte di particolare pericolosità come eccesso di velocità, guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni a rischio. Stretta anche per le lesioni stradali. L'ipotesi di base rimane invariata ma pene al rialzo se chi guida è ubriaco o drogato: da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. 

Aggravanti - Norme specifiche sono previste per i conducenti dei mezzi pesanti. L’ipotesi più grave di omicidio stradale (e di lesioni) si applica ai camionisti e agli autisti di autobus anche in presenza di un tasso alcolemico sopra gli 0,8 g/l. Le sanzioni aumentate anche per l'omissione di soccorso dopo l'incidente. Se il conducente fugge scatta la pena sarà aumentata da un terzo a due terzi e non potrà comunque essere inferiore a 5 anni per l’omicidio e a 3 anni per le lesioni. Altre aggravanti sono previste se vi è la morte o lesioni di più persone oppure se si guida senza patente o senza assicurazione. Non applicabile l'equivalenza o prevalenza delle attenuanti su specifiche circostanze aggravanti. La pena viene invece diminuita fino alla metà quando l’incidente è avvenuto anche per colpa della vittima.

Revoca della patente - In caso di condanna o patteggiamento, anche con la condizionale, per omicidio o lesioni stradali scatta automaticamente la revoca della patente. Una nuova patente sarà conseguibile solo dopo 15 anni per l'omicidio o 5 anni per le lesioni. i tempi sono però superiori nei casi più gravi: se ad esempio il conducente è fuggito dopo l’omicidio stradale, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca. Raddoppiati i termini di prescrizione e l’arresto obbligatorio in flagranza nel caso di tasso alcolemico elevato o droga. Negli altri casi l’arresto è facoltativo. 

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