Tasse, le sentenze della Cassazione per fare ricorso contro le cartelle di Equitalia
Gli italiani vessati dalle cartelle di Equitalia hanno più di una speranza, anzi più di una vera e propria opportunità, per difendersi ed evitare che il Fisco ripulisca le tasche del malcapitato contribuente risultato moroso. Un'arma preziosa arriva dalle sentenze dei giudici di Cassazione combinate con il Dlgs 546/1992 che all'articolo 19 stila un elenco di tutti quegli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie. Una lista che potrebbe non essere esaustiva, ma a favore del contribuente. Infatti i casi impugnabili potrebbero essere più numerosi. È il caso ad esempio dell'estratto di ruolo, o dell'avviso di intimazione ad adempiere o dell'ingiunzione fiscale o i casi di rateizzazione per debiti maggiori di 50 mila euro se non sono concessi automaticamente. La lista dell'articolo 19, riportata dal Sole 24 ore, comprende atti come:
- avviso di accertamento;
- avviso di liquidazione;
- provvedimento che irroga le sanzioni;
- ruolo e cartella di pagamento;
- avviso di mora;
- iscrizione di ipoteca sugli immobili e fermo di beni mobili registrati;
- atti relativi alle operazioni catastali;
- rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi e sanzioni;
- revoca di agevolazioni;
- rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari.
Estratto di ruolo - Succede non di rado che la cartella di Equitalia non arrivi al diretto interessato e quando questo tenta di vendere un immobile o un'automobile scopre dell'esistenza di un fermo amministrativo o peggio di iscrizione dell'ipoteca. L'estratto di ruolo è un atto interno, deve sempre essere accompagnato dalla cartella originaria. Se questa quindi non è mai stata inviata o ricevuta, una sentenza della Cassazione (6395/2014) ammette l'impugnazione di quell'estratto di ruolo usato come imposizione di pagamento come unico atto da parte di Equitalia. Può però succedere che il contribuente venga a sapere da una telefonata o da una semplice email dell'atto mai ricevuto. Sarà la Cassazione a Sezioni unite ad esprimersi nel merito. Finora, chiarisce il Sole, la giurisprudenza si è sempre espressa sull'impugnabilità dell'atto. Avviso di intimazione - Niente è perduto neanche quando si arriva ad un passo dall'espropriazione forzata, essendo passato un anno dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di accertamento esecutivo. Un'altra sentenza della Cassazione (2616/2015) dice che anche contro questo avviso si può fare ricorso, visto che questi atti che comunicano una "pretesa ormai definita" sono assimilabili agli avvisi di accertamento o di liquidazione.
Ingiunzione fiscale - Non è riportato nell'elenco dell'articolo 19, ma è comunque impugnabile anche l'ingiunzione fiscale, cioè quell'atto di solito inviato in caso di morosità sui tributi locali (10958/2005).
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