L'Avvocato Risponde
Spazio settimanale dedicato all'Avvocato risponde
Avvocato Mario Setola Foro di Napoli |
Egregio
Avvocato, mi chiamo Rodolfo, ho 24 anni e scrivo da Afragola. Prima
dell’estate avevo prenotato con un mio amico una vacanza di una
settimana in un villaggio turistico in Marocco. Al nostro arrivo
abbiamo constatato che la struttura mostrata nelle foto del catalogo
ed i servizi promessi non corrispondevano a quelli realmente
offertici. Abbiamo passato una settimana totalmente diversa da quella
che pensavamo di aver acquistato. Il personale del tour operator è
stato molto disponibile e si è scusato per i disagi. Ma sinceramente
non ci basta e vorremmo sapere se si può fare qualcosa per ottenere
un risarcimento. Grazie e complimenti per la professionalità e la presenza costante sul blog "Il Notiziario" che fornisce ogni settimana a me affezionato lettore un vero servizio informativo.
Vedi,
la disavventura da voi vissuta rientra nell'ambito del cd. danno da
vacanza rovinata, argomento peraltro già oggetto qualche mese fa del
quesito di un altro lettore. È tuttavia doveroso rispondere anche a
te e sarà senz’altro positivo per tutti “rispolverare”
l’argomento. Capita spesso che i servizi, le escursioni acquistate
nelle agenzie di viaggio e promosse da un tour operator non vengano
eseguite affatto ovvero siano difformi da quelle inizialmente offerte
nel pacchetto. I rapporti contrattuali tra tour operator e
viaggiatore sono disciplinati dal Decreto Legislativo n. 111/1995 che
ha attuato la direttiva comunitaria n. 90/314/CEE, dalla Legge n.
1084/1977 con cui l'Italia ha ratificato la convenzione
internazionale relativa al contratto di viaggio firmata a Bruxelles
del 23.4.1970. Nel tuo quesito non sono indicate in maniera
dettagliata le difformità che avete incontrato una volta giunti nel
villaggio. Resta il fatto che nell'ipotesi di inadempimento
contrattuale del tour operator, il viaggiatore ha diritto al
risarcimento del danno sia patrimoniale che morale. Tralasciando
l'aspetto relativo al risarcimento del danno patrimoniale dovuto ex
art. 1218 e seguenti del Codice Civile, maggiori difficoltà ha
incontrato a livello giurisprudenziale il riconoscimento del diritto
al risarcimento del danno cd. non patrimoniale. Tale voce di danno
mira a risarcire il pregiudizio che si sostanzia nel disagio e
nell'afflizione subiti dal turista per mancato godimento della
vacanza intesa come momento di svago e risposo. Recentemente due
pronunce della Cassazione (nn. 8827-8828/2003) hanno riconosciuto la
risarcibilità di tale danno a prescindere dalla presenza di una
fattispecie di reato. Alla luce di tale nuovo orientamento nel caso
di danno ingiusto da cui sia derivata una lesione ai valori della
persona riconosciuti e tutelati a livello costituzionale il danno non
patrimoniale, cd. morale, viene risarcito anche nell'ipotesi in cui
il fatto non integra gli estremi del reato. La risarcibilità di tale
danno inoltre è stata affermata dalla Corte di Giustizia CE la quale
ha statuito che il fondamento normativo di tale risarcibilità va
rinvenuto nella direttiva n. 90/314/CEE. Recentemente un Giudice di
merito ha stabilito che un turista aveva diritto al risarcimento del
danno determinato dal disagio e stress sopportato a causa
dell'inesatta esecuzione della prestazione promessa
dall'organizzatore del viaggio. In sede di giudizio una volta che il
viaggiatore ha allegato l'inadempimento contrattuale in capo al
proprio organizzatore del viaggio è quest'ultimo che deve fornire al
Giudice la prova di aver fatto tutto quanto richiesto dalla legge e
che l'evento lesivo era imputabile o ad un terzo o al caso fortuito
ovvero a forza maggiore. Si deve ricordare ai nostri lettori che, se
si è protagonisti durante la propria vacanza di una disavventura
ricollegabile all'organizzatore del viaggio, non appena si rientra in
Italia si deve provvedere a denunciare al proprio tour operator
quanto accaduto chiedendo il risarcimento del danno, il tutto a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno nel termine di dieci giorni
lavorativi dal rientro dal viaggio. L'inoltro della raccomandata può
essere omesso solo se il turista ha avuto modo di denunciare al
proprio organizzatore l'evento lesivo nell'immediatezza del fatto. E'
molto importante che, prima dell'acquisto di un pacchetto turistico,
vengano attentamente lette le condizioni generali di contratto che
normalmente sono riportate in fondo ad ogni catalogo. Va rammentato
che acquistato il viaggio il cliente ha diritto di ricevere una copia
del contratto di vendita.
Cordiali
Saluti
Avvocato Mario Setola. Per Contatti: 338.2011387
Studio Legale: C.so Cesare Battisti - Cardito (Na) -
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