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lunedì 11 novembre 2013

L'Avvocato Risponde

L'Avvocato Risponde

Spazio settimanale dedicato all'Avvocato risponde 


Avvocato Mario Setola
Foro di Napoli
Egregio Avvocato, mi chiamo Rodolfo, ho 24 anni e scrivo da Afragola. Prima dell’estate avevo prenotato con un mio amico una vacanza di una settimana in un villaggio turistico in Marocco. Al nostro arrivo abbiamo constatato che la struttura mostrata nelle foto del catalogo ed i servizi promessi non corrispondevano a quelli realmente offertici. Abbiamo passato una settimana totalmente diversa da quella che pensavamo di aver acquistato. Il personale del tour operator è stato molto disponibile e si è scusato per i disagi. Ma sinceramente non ci basta e vorremmo sapere se si può fare qualcosa per ottenere un risarcimento. Grazie e complimenti per la professionalità e la presenza costante sul blog "Il Notiziario" che fornisce ogni settimana a me affezionato lettore un vero servizio informativo.  

Vedi, la disavventura da voi vissuta rientra nell'ambito del cd. danno da vacanza rovinata, argomento peraltro già oggetto qualche mese fa del quesito di un altro lettore. È tuttavia doveroso rispondere anche a te e sarà senz’altro positivo per tutti “rispolverare” l’argomento. Capita spesso che i servizi, le escursioni acquistate nelle agenzie di viaggio e promosse da un tour operator non vengano eseguite affatto ovvero siano difformi da quelle inizialmente offerte nel pacchetto. I rapporti contrattuali tra tour operator e viaggiatore sono disciplinati dal Decreto Legislativo n. 111/1995 che ha attuato la direttiva comunitaria n. 90/314/CEE, dalla Legge n. 1084/1977 con cui l'Italia ha ratificato la convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio firmata a Bruxelles del 23.4.1970. Nel tuo quesito non sono indicate in maniera dettagliata le difformità che avete incontrato una volta giunti nel villaggio. Resta il fatto che nell'ipotesi di inadempimento contrattuale del tour operator, il viaggiatore ha diritto al risarcimento del danno sia patrimoniale che morale. Tralasciando l'aspetto relativo al risarcimento del danno patrimoniale dovuto ex art. 1218 e seguenti del Codice Civile, maggiori difficoltà ha incontrato a livello giurisprudenziale il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno cd. non patrimoniale. Tale voce di danno mira a risarcire il pregiudizio che si sostanzia nel disagio e nell'afflizione subiti dal turista per mancato godimento della vacanza intesa come momento di svago e risposo. Recentemente due pronunce della Cassazione (nn. 8827-8828/2003) hanno riconosciuto la risarcibilità di tale danno a prescindere dalla presenza di una fattispecie di reato. Alla luce di tale nuovo orientamento nel caso di danno ingiusto da cui sia derivata una lesione ai valori della persona riconosciuti e tutelati a livello costituzionale il danno non patrimoniale, cd. morale, viene risarcito anche nell'ipotesi in cui il fatto non integra gli estremi del reato. La risarcibilità di tale danno inoltre è stata affermata dalla Corte di Giustizia CE la quale ha statuito che il fondamento normativo di tale risarcibilità va rinvenuto nella direttiva n. 90/314/CEE. Recentemente un Giudice di merito ha stabilito che un turista aveva diritto al risarcimento del danno determinato dal disagio e stress sopportato a causa dell'inesatta esecuzione della prestazione promessa dall'organizzatore del viaggio. In sede di giudizio una volta che il viaggiatore ha allegato l'inadempimento contrattuale in capo al proprio organizzatore del viaggio è quest'ultimo che deve fornire al Giudice la prova di aver fatto tutto quanto richiesto dalla legge e che l'evento lesivo era imputabile o ad un terzo o al caso fortuito ovvero a forza maggiore. Si deve ricordare ai nostri lettori che, se si è protagonisti durante la propria vacanza di una disavventura ricollegabile all'organizzatore del viaggio, non appena si rientra in Italia si deve provvedere a denunciare al proprio tour operator quanto accaduto chiedendo il risarcimento del danno, il tutto a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno nel termine di dieci giorni lavorativi dal rientro dal viaggio. L'inoltro della raccomandata può essere omesso solo se il turista ha avuto modo di denunciare al proprio organizzatore l'evento lesivo nell'immediatezza del fatto. E' molto importante che, prima dell'acquisto di un pacchetto turistico, vengano attentamente lette le condizioni generali di contratto che normalmente sono riportate in fondo ad ogni catalogo. Va rammentato che acquistato il viaggio il cliente ha diritto di ricevere una copia del contratto di vendita.

Cordiali Saluti
Avvocato Mario Setola. Per Contatti: 338.2011387
Studio Legale: C.so Cesare Battisti - Cardito (Na) - 

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