Riforma del Senato, ddl Boschi approvato con 178 sì. M5S, Lega, Forza Italia e Sel non votano, ma ci sono dissidenti
La Riforma del Senato è definitiva. L'Aula del Senato ha approvato il ddl riforme costituzionali, il ddl Boschi, così come modificato durante l'iter a palazzo Madama. I voti favorevoli sono 178, anche se poi al totale della maggioranza va aggiunto il voto favorevole - e inizialmente non conteggiato - della senatrice Josefa Idem, che solo dopo l'avvenuta votazione ha spiegato di aver votato a favore del ddl Boschi. I voti contrari sono 16, 7 gli astenuti.
Dissidenti bipartisan - Hanno votato a favore delle riforme costituzionali solo i partiti di maggioranza che sostengono il governo. Le opposizioni (M5S, Lega, Forza Italia e Sel), fatta eccezione per i fittiani che hanno votato contro, non hanno partecipato al voto. Tra i "dissidenti", nel Pd Tocci, Mineo e Casson; in Forza Italia Bocca e Villari hanno invece votato a favore, in dissenso dal gruppo. Si sono astenuti i senatori tosiani, così come la senatrice a vita Cattaneo (i voti di astensione al Senato equivalgono a voto contrario). Dalla maggioranza fanno osservare che i voti dei verdiniani sono solo voti "aggiuntivi" e non "determinanti".
Il nuovo senato dei 100: la riforma Boschi punto per punto
Queste le principali norme del ddl Boschi licenziato oggi dal Senato, e che la Camera, per le parti modificate, dovrà di nuovo esaminare.
Fine del bicameralismo paritario - Camera dei deputati e Senato della Repubblica hanno composizione e funzioni diverse. La Camera, con 630 deputati, rappresenta la Nazione ed è titolare del rapporto di fiducia con il Governo. Ha funzione di indirizzo politico e di controllo sull'attività del Governo.
Il nuovo Senato dei 100 - Cento (74 consiglieri regionali, 21 sindaci e 5 componenti di nomina del presidente della Repubblica) saranno i senatori. Dopo l'accordo siglato nel Pd scelti in conformità alle decisioni dagli elettori dai consigli regionali per mezzo di una legge elettorale che dovrà essere varata entro 6 mesi dall'entrata in vigore della riforma costituzionale. Il termine decorrerà dopo che si sarà svolto il referendum confermativo. Le regioni avranno poi tre mesi (90 giorni) per adeguarsi. I cinque senatori scelti dal Colle dureranno in carica sette anni come il Capo dello Stato e non possono fare più di un mandato. Senatori a vita restano gli ex presidenti della Repubblica che si aggiungono ai 5 scelti fra i cittadini
Durata del mandato e prerogative - La durata del mandato dei nuovi senatori è pari a quella degli organi delle istituzioni del territorio in cui sono stati eletti. Conservano l'immunità parlamentare e non non ricevono indennità parlamentari, mantengono quella che hanno in qualità di sindaco o di consigliere regionale. Resta l'esercizio della funzione senza vincolo di mandato
La formazione delle leggi - Le leggi di rango costituzionale, il referendum, la legge elettorale restano bicamerali, come anche i trattati con l'Unione europea. Le altre leggi sono esaminate e approvate dalla Camera dei deputati che le trasmette al Senato. Questo può disporne l'esame se entro dieci giorni, lo domanda un terzo dei suoi componenti. Il Senato può anche, a maggioranza
assoluta, entro 30 giorni successivi, proporre modifiche del testo. Su queste è la Camera a pronunciarsi in via definitiva. Per bocciarle serve la maggioranza assoluta dei componenti
Lo statuto delle opposizioni - Il regolamento della Camera dei deputati conterrà anche una disciplina dello statuto delle opposizioni.
Presidente della Repubblica - Per l'elezione del Colle il quorum necessario elle prime tre votazioni è dei due terzi dei componenti l'assemblea. Dalla quarta votazione servono i tre quinti dell'assemblea. Dalla settima ai tre quinti dei votanti. Non sarà più il presidente del Senato a sostituire ad interim il Capo dello Stato. Toccherà al presidente della Camera.
Giudici costituzionali - I giudici della Corte Costituzionale che spetta al Parlamento nominare, 5 in tutto, saranno eletti separatamente da Senato e Camera: due li eleggerà il nuovo Senato, tre la Camera. Il quorum per essere eletti è dei due terzi dei componenti per i primi due scrutini, dal terzo basta la maggioranza dei tre quinti.
Titolo V - Non c'è più legislazione concorrente fra Stato e Regioni e si passa ad un redistribuzione delle materie di competenza statale e regionale. Si contempla una clausola di supremazia con la quale si prevede che, su proposta del Governo, una legge dello Stato possa intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva se lo richiede la tutela dell'interesse nazionale
Leggi di iniziativa popolare - Per presentarle serve la raccolta di 150mila firme (non più 50mila) ma si prevedono termini certi per la pronuncia della Camera.
Referendum - In Costituzione entrano i referendum di indirizzo e propositivi ma le Camere dovranno approvare una legge per
delinearne le modalità di attuazione
Stato di guerra - Sarà la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta, a deliberare lo stato di Guerra e la conseguente attribuzione di poteri al Governo.
Abolizione di Cnel e Province - Il Ddl abroga l'articolo 99 della Costituzione con conseguente abolizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). Eliminato anche il riferimento, in Costituzione, alle Province.
Giudizio preventivo sulle leggi elettorali - La riforma dispone il giudizio preventivo di legittimità della Consulta, sulla legge elettorale, prima della promulgazione, purché vi sia un ricorso motivato presentato "entro dieci giorni" dall'approvazione della da "almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o un terzo dei componenti del Senato della Repubblica". La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni.