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venerdì 9 dicembre 2016

Imu e Tasi, occhio alla scadenze: chi deve pagare (e chi è esente)

Imu e Tasi, occhio alla scadenze. Chi deve pagare (e chi è esente)



Entro il 16 dicembre 2016 va pagato il saldo di Imu e Tasi. Ricorda il Corriere della Sera che se si posseggono immobili per cui non siano cambiate durante l’anno le condizioni di titolarità l’incombenza si risolve replicando il bollettino postale o il modello F24 presentati per la rata di acconto di giugno specificando che si tratta del saldo.

L'Imu (e la Tasi dove è prevista) è dovuta per il possesso di: 1) immobili residenziali delle categorie catastali “di lusso” A/1, A/8 e A/9, in questo caso le aliquote variano a seconda che si tratti di abitazioni principali o meno; 2) immobili diversi dall’abitazione principale, o assimilata, e dalle sue pertinenze. Per quanto riguarda queste ultime, l’esenzione si applica solo a un’unità per tipo: se ad esempio ci sono due box, il primo (ovviamente quello con la rendita catastale maggiore) può essere esentato, sul secondo si paga. Qualora sull’immobile vi sia un diritto di usufrutto o di abitazione (come quello che detiene il coniuge superstite sull’abitazione coniugale) l’Imu, se dovuta (ma il caso è raro), è a carico di chi abita la casa e non da chi la possiede.

Per abitazione principale si intende l’immobile in cui il proprietario ha sia la residenza fiscale sia la dimora abituale. Vi sono però alcuni casi in cui è possibile derogare a questo requisito: 1) gli immobili posseduti da personale delle forze dell’ordine, delle forze armate, della protezione civile e delle prefetture trasferiti per motivi di lavoro, purché l’immobile di cui sono titolari non risulti locato; 2) gli immobili occupati dal coniuge separato a cui il Tribunale abbia assegnato l’abitazione anche se la titolarità è in capo all’altro coniuge; 3) le case popolari, le abitazioni di housing sociale e quelle assegnate dalle cooperative indivise ai soci o agli studenti; 4) le case possedute da soggetti ricoverati in permanenza in casa di cura purché l’immobile non risulti locato e solo se la delibera comunale prevede espressamente l’assimilazione all’abitazione principale.

Per effettuare il calcolo delle imposte bisogna innanzitutto conoscere la rendita catastale dell’immobile. Imu e Tasi dovute poi si ottengono aumentando la rendita del 5% e applicando il coefficiente moltiplicatore previsto per ogni tipologia; per citare solo i più comuni: 160 per gli alloggi e i box; 80 per gli uffici; 55 per i negozi. Così si ottiene l’imponibile su cui applicare l’aliquota.

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