Visualizzazioni totali

mercoledì 1 giugno 2016

L'Avvocato Risponde: "Diritto di Panorama"

L'Avvocato Mario Setola risponde a Pierluigi, di Napoli


Avv. Mario Setola


La Domanda: 

Egregio avvocato, mi chiamo Pierluigi e scrivo da Napoli. Abito in uno stabile con vista panoramica sul mare tramite veranda coperta. Due vie più giù, ad una distanza in linea d'aria di circa 15-20 metri è in atto la costruzione di un edificio, su regolare concessione edilizia. La costruzione, pur avvenendo secondo i criteri di concessione approvati, ostruirà buona parte della veduta panoramica di cui godo. Posso appellarmi al diritto di panorama per bloccare la costruzione del piano che mi provocherà il danno panoramico? Ed in ogni altro caso, ci sono delle azioni che posso porre in essere per cercare di salvaguardare la mia posizione che sarà senza alcun dubbio penalizzata da questa nuova opera? Saluti e complimenti per la rubrica, sempre interessante e puntuale.




L'avvocato Risponde:

Gentile Pierluigi, innanzitutto grazie per i sempre graditi complimenti che condivido con tutta la redazione de il Notiziario sul web, che ormai da anni ci da la possibilità di rispondere ai vostri quesiti ed appagare le vostre curiosità “legali. Ma veniamo al tuo quesito. Dal contenuto della tua email, mi pare di capire che il tuo immobile non sia beneficiario di una espressa servitù di panorama, ossia una servitù negativa per il tuo vicino che non potrebbe costruire, ostruendo la tua visuale, per espressa previsione contrattuale. In assenza di espressa servitù negativa a tutela del panorama, come si configura il diritto di panorama, creazione giurisprudenziale, non prevista da alcuna legge dello Stato? In caso di costruzione abusiva, ossia in caso di immobile non conforme al titolo concessorio, il vicino che perde la visuale, ha diritto di chiedere un risarcimento per il danno ingiusto subito. Per tale specifico danno, quindi, può essere chiesto un risarcimento.  In caso di costruzione conforme alla relativa e regolare concessione edilizia, non essendoci illecito edilizio, non essendoci alcun abuso, non si configura un danno, quindi non e' possibile chiedere il risarcimento del diritto al panorama.  La prima sentenza della Cassazione che ha riconosciuto il danno da panorama, risale a quasi 20 anni fa: si tratta della sentenza della Cassazione, 18 aprile 1996, n. 3679. “Il pregiudizio consistente nella diminuzione o esclusione del panorama goduto da un appartamento e tutelato dalle norme urbanistiche, secondo determinati standard edilizi a norma dell’art. 872 c.c., costituisce un danno ingiusto, come tale risarcibile, la cui prova va offerta in base al rapporto tra il pregio che al panorama goduto riconosce il mercato ed il deprezzamento commerciale dell’immobile susseguente al venir meno o al ridursi di tale requisito”.  Sin dal 1996, colui che costruisce in ragione di una regolare concessione edilizia, è al riparo da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, anche nel caso in cui ostruisca la visuale al vicino. Da quello che mi scrivi, nel tuo caso, non sussiste il presupposto del danno ingiusto, necessario per inoltrare al tribunale civile, una legittima richiesta di risarcimento danni. A disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti

Avv. Mario Setola – Esperto in Diritto di Famiglia 
Studio: Cardito (Na) Corso Cesare Battisti n. 145
Cell. 3382011387 Email: avvocato.mariosetola@libero.it

Nessun commento:

Posta un commento