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martedì 14 giugno 2016

L'avvocato Risponde: "Responsabilità medica per chirurgia estetica"

L'avvocato Mario Setola risponde a Chiara da Napoli



Avv. Mario Setola 


La Domanda: 

Egregio Avvocato, mi chiamo Chiara e scrivo da Napoli. Circa un anno fa mi sono sottoposta ad un intervento chirurgico-plastico presso una primaria clinica specializzata per il rimodellamento del seno, che desideravo rendere esteticamente più gradevole, avendo constatato un certo rilassamento dei tessuti dopo la gravidanza. A distanza di un anno, però, l’aspetto complessivo del mio seno non corrisponde a quanto da me desiderato ed anzi, al contrario, ritengo lo stesso peggiorato. Posso rivalermi per questo deludente risultato nei confronti del chirurgo, considerandolo responsabile?




L'Avvocato Risponde: 

Gentile chiara, è un fatto che attualmente nella nostra società - secondo unanime parere di sociologi e psicologi - l’immagine esteriore della persona incida in maniera determinante nei rapporti relazionali, sia in ambito professionale sia in quello privato. Nel 1994 la Suprema Corte introduce una vera e propria rivoluzione copernicana ampliando il concetto di salute, non più inteso come semplice assenza di malattia o infermità, bensì quale benessere psicofisico generale, comprendendosi così la cura dell’aspetto esteriore come cura della propria salute, e quindi dando nuova dignità alla chirurgia estetica. È bene ricordare che il professionista, nel momento stesso in cui ha accettato di sottoporre ad intervento la sua paziente, ha assunto ciò che tecnicamente si definisce obbligazione contrattuale di mezzi: lo stesso, cioè, si è impegnato ad eseguire l’intervento secondo scienza e coscienza e null’altro, con ciò intendendo che il mancato raggiungimento di un auspicato risultato non lo coinvolgerebbe a nessun titolo. Ora, considerato che afferma di essere vittima di un intervento chirurgico tecnicamente mal eseguito bensì di essere rimasta delusa nelle sue aspettative per quanto riguarda il risultato estetico, ne deriva che vi è da porsi il quesito se in qualche modo la giurisprudenza più qualificata (come peraltro la dottrina più recente) individui una qualche responsabilità in questo limitato campo da parte del professionista, e quindi se questo debba rispondere di ciò che tecnicamente viene definito obbligazione di risultato. A tale proposito vi è da evidenziare come la giurisprudenza più recente ritenga la prestazione del chirurgo estetico un’obbligazione di risultato con la conseguenza che l’operatore può ritenersi inadempiente non solo in caso di inosservanza della diligenza nel comportamento pattuito, ma in ogni caso di assenza del raggiungimento dello scopo prefissato, disponendo che al paziente insoddisfatto non vadano restituiti solo i compensi percepiti dal chirurgo estetico, ma anche tutti i danni determinati dalla colpa dell’operatore di carattere morale, patrimoniali e non patrimoniali, ivi inclusi l’eventuale mancato guadagno documentato e il danno esistenziale o da perdita di chance ove esistente, e contestualmente ogni ulteriore spesa sostenuta per l’esecuzione di eventuali nuovi interventi chirurgici. Un siffatto diritto però – è bene chiarirlo – potrà essere riconosciuto al paziente deluso solo ed unicamente qualora questi possa provare di non essere stato opportunamente informato da parte del professionista sui rischi connessi all’intervento cui andava a sottoporsi: il riferimento è riportabile alla sottoscrizione consapevole del cosiddetto consenso informato, frutto di un’informazione adeguata, completa e chiara. Tutto ciò evidenzia, quindi, come una corretta informazione resa al paziente e il contenuto specifico del consenso informato divengano contemporaneamente fonte e limite della responsabilità del chirurgo. Di conseguenza, un corretto rispetto dei principi giuridici e deontologici deve indurre il chirurgo plastico a scoraggiare i pazienti dall’intraprendere interventi che ipotizzino risultati irrealizzabili. Ciò chiarito, ritengo pertanto di poterle consigliare di ponderare con estrema attenzione l’ipotesi di promuovere un’azione risarcitoria nei confronti del chirurgo estetico, in quanto allo stesso – per quanto esposto – potrà essere imputata una responsabilità da inadempimento ad un’obbligazione di risultato solo se lei potrà provare di non essere stata adeguatamente informata sui rischi connessi all’intervento cui ha chiesto di essere sottoposta. Un tanto partendo dal presupposto che il chirurgo plastico possa certificare un intervento tecnicamente eseguito in maniera ineccepibile.
Saluti

Avv. Mario Setola – Esperto in Diritto di Famiglia 
Studio: Cardito (Na) Corso Cesare Battisti n. 145
Cell. 3382011387 Email: avvocato.mariosetola@libero.it

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