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lunedì 9 dicembre 2013

L'Avvocato Risponde

L'Avvocato Risponde


Spazio settimanale dedicato all'Avvocato Risponde





Avvocato Mario Setola
Foro di Napoli
Egregio Avvocato, mi chiamo Carmine e scrivo da Casoria, un mio zio (fratello di mio padre) recentemente scomparso mi ha nominato suo erede universale. L’entità del patrimonio del defunto mi è nota, al momento, in termini molto vaghi ed imprecisi, ma è anche vero che, soprattutto per quanto attiene alcuni cespiti immobiliari, vi è la necessità di prendere decisioni immediate per quanto attiene soprattutto la loro manutenzione. Non ho ancora deciso se accettare o meno l’eredità e non vorrei che gli atti di intervento che mi vengono richiesti sui cespiti immobiliari, possano essere considerati una vera e propria accettazione tacita dell’eredità stessa. Accettazione che potrebbe trovarsi in contrasto con la mia reale volontà una volta valutate tutte le ipotesi. Quali comportamenti devo evitare per non incorrere nell'inconveniente lamentato e cioè di essere considerato erede a seguito di accettazione tacita?




Gentile Carmine, per prima cosa deve sapere che a seguito della volontà espressa dallo zio ha acquisito il diritto di accettare l’eredità dello stesso, ma ciò non presuppone che sia dichiarato immediatamente erede, in quanto l’art. 464 c.c. richiede che tale accettazione debba esternarsi nella forma espressa o tacita. Relativamente all'accettazione tacita, è opportuno evidenziarle che nella sua posizione attuale di chiamato all'eredità (ma non ancora erede) ben potrebbe non rendersi conto che eventuali atti dallo stesso in buona fede compiuti, con lo scopo di amministrare e/o conservare il patrimonio del defunto, in realtà comportino l’acquisto dello status di erede, atti che non avrebbe compiuto se avesse avuto presente le descritte conseguenze. Sull'argomento l’art. 476 c.c. prevede due requisiti perché si abbia accettazione tacita di eredità. Il primo di questi è rappresentato dall'atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare: deve, quindi, trattarsi di un atto che, secondo la valutazione obiettiva e per sua intrinseca natura, presupponga necessariamente l’acquisto dell’eredità. Il secondo requisito, sempre oggettivo, è dato dall'atto che il chiamato “non avrebbe il diritto di fare se non nella sua qualità di erede”. In linea generale si può affermare che non costituiscano atti di accettazione tacita la consegna dei beni ereditari da parte del soggetto chiamato all'esecutore testamentario, il compimento di atti aventi natura e finalità di gestione temporanea dei beni, la richiesta di provvedimenti conservativi per salvaguardare l’integrità del patrimonio ereditario (sequestro), la proposizione contro soggetti terzi di querela per appropriazione indebita di beni facenti parte del patrimonio ereditario, la cura della registrazione ed eventuale trascrizione del testamento, il pagamento di un debito del defunto che il chiamato compia con denaro proprio. Al contrario, tra gli atti che comportano accettazione tacita possono ricomprendersi, tra gli altri, l’accettazione di somme di pertinenza ereditaria, la concessione di ipoteca gravante su beni ereditari, la riscossione di un assegno per un credito vantato dal defunto nei confronti di un terzo. Il concetto di accettazione tacita, tra l’altro, è stato oggetto di ripetute pronunce della Suprema Corte di Cassazione. Interessante ed esaustiva in tal senso la sentenza n. 7075/99 che in materia così si pronuncia: “L’accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o siano concludenti e significativi della volontà di accettare; pertanto l’accettazione tacita dell’eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato all’eredità che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione di per sé sola inidonea a comprovare l’accettazione tacita, ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale che rileva non solo dal punto di vista tributario ma anche dal punto civile per l’accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi”. La invito a valutare con la dovuta prudenza ogni suo prossimo comportamento che riguardi il patrimonio ereditario per il quale è chiamato quale erede, in modo da evitare l’inconveniente temuto.


Cordiali Saluti
Avvocato Mario Setola. Per Contatti: 338.2011387
Studio Legale: C.so Cesare Battisti - Cardito (Na) - 

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