L'Avvocato Risponde
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Avvocato Mario Setola Foro di Napoli |
Egregio
Avvocato, mi chiamo Carmine e scrivo da Casoria, un mio zio (fratello
di mio padre) recentemente scomparso mi ha nominato suo erede
universale. L’entità del patrimonio del defunto mi è nota, al
momento, in termini molto vaghi ed imprecisi, ma è anche vero che,
soprattutto per quanto attiene alcuni cespiti immobiliari, vi è la
necessità di prendere decisioni immediate per quanto attiene
soprattutto la loro manutenzione. Non ho ancora deciso se accettare o
meno l’eredità e non vorrei che gli atti di intervento che mi
vengono richiesti sui cespiti immobiliari, possano essere considerati
una vera e propria accettazione tacita dell’eredità stessa.
Accettazione che potrebbe trovarsi in contrasto con la mia reale
volontà una volta valutate tutte le ipotesi. Quali comportamenti
devo evitare per non incorrere nell'inconveniente lamentato e cioè
di essere considerato erede a seguito di accettazione tacita?
Gentile
Carmine, per prima cosa deve sapere che a seguito della volontà
espressa dallo zio ha acquisito il diritto di accettare l’eredità
dello stesso, ma ciò non presuppone che sia dichiarato
immediatamente erede, in quanto l’art. 464 c.c. richiede che tale
accettazione debba esternarsi nella forma espressa o tacita.
Relativamente all'accettazione tacita, è opportuno evidenziarle
che nella sua posizione attuale di chiamato all'eredità (ma non
ancora erede) ben potrebbe non rendersi conto che eventuali atti
dallo stesso in buona fede compiuti, con lo scopo di amministrare e/o
conservare il patrimonio del defunto, in realtà comportino
l’acquisto dello status di erede, atti che non avrebbe compiuto se
avesse avuto presente le descritte conseguenze. Sull'argomento l’art. 476 c.c. prevede due requisiti perché si abbia accettazione
tacita di eredità. Il primo di questi è rappresentato dall'atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare: deve,
quindi, trattarsi di un atto che, secondo la valutazione obiettiva e
per sua intrinseca natura, presupponga necessariamente l’acquisto
dell’eredità. Il secondo requisito, sempre oggettivo, è dato dall'atto che il chiamato “non avrebbe il diritto di fare se non
nella sua qualità di erede”. In linea generale si può affermare
che non costituiscano atti di accettazione tacita la consegna dei
beni ereditari da parte del soggetto chiamato all'esecutore testamentario, il compimento di atti aventi natura e finalità di
gestione temporanea dei beni, la richiesta di provvedimenti
conservativi per salvaguardare l’integrità del patrimonio
ereditario (sequestro), la proposizione contro soggetti terzi di
querela per appropriazione indebita di beni facenti parte del
patrimonio ereditario, la cura della registrazione ed eventuale
trascrizione del testamento, il pagamento di un debito del defunto
che il chiamato compia con denaro proprio. Al contrario, tra gli atti
che comportano accettazione tacita possono ricomprendersi, tra gli
altri, l’accettazione di somme di pertinenza ereditaria, la
concessione di ipoteca gravante su beni ereditari, la riscossione di
un assegno per un credito vantato dal defunto nei confronti di un
terzo. Il concetto di accettazione tacita, tra l’altro, è stato
oggetto di ripetute pronunce della Suprema Corte di Cassazione.
Interessante ed esaustiva in tal senso la sentenza n. 7075/99 che in
materia così si pronuncia: “L’accettazione tacita di eredità,
che si ha quando il chiamato all’eredità compie un atto che
presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di
compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche
dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie
di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o siano
concludenti e significativi della volontà di accettare; pertanto
l’accettazione tacita dell’eredità può essere desunta dal
comportamento complessivo del chiamato all’eredità che ponga in
essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di
successione di per sé sola inidonea a comprovare l’accettazione
tacita, ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la
voltura catastale che rileva non solo dal punto di vista tributario
ma anche dal punto civile per l’accertamento, legale o
semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi
passaggi”. La invito a valutare con la dovuta prudenza ogni suo
prossimo comportamento che riguardi il patrimonio ereditario per il
quale è chiamato quale erede, in modo da evitare l’inconveniente
temuto.
Cordiali Saluti
Avvocato Mario Setola. Per Contatti: 338.2011387
Studio Legale: C.so Cesare Battisti - Cardito (Na) -
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