L'Avvocato Risponde
Spazio Settimanale dedicato all'Avvocato risponde
|
La parola all'Avvocato Mario Setola Foro di Napoli |
Egregio
Avvocato, mi chiamo Katia e scrivo da Caivano, il mio è un classico
problema di confinanti* ostinati a far prevalere, a mio avviso,
l’ignoranza all’intelligenza ed al buon senso. Ho acquistato un
terreno dai miei vicini e, sul confine della parte agricola, il
contadino confinante dice di essere proprietario fino alla strada di
mia proprietà che divide i due lotti. Suo malgrado, dalla
planimetria catastale risulta che il confine che delimita le nostre
proprietà non è diritto come lui mi vuol far credere, ma ha una
protuberanza nel suo terreno di circa un metro e mezzo che lui
disconosce misteriosamente. Negli anni, anche i vecchi proprietari lo
avevano fatto presente ogni qual volta venisse arato il terreno, ma
lui, convinto delle sue idee, ha continuato a fare i suoi comodi nel
terreno altrui. Se non sbaglio, avendo ripetutamente fatto presente
il fatto, non dovrebbe essere possibile usucapire la parte in
questione e, visto che non ho intenzione di incorrere in cause,
volevo sapere se, visto che non solo i vecchi proprietari, ma anche
le misure rilevate dal geometra e le planimetrie danno ragione a me,
a questo punto potevo risolvere la questione con l’aiuto di vigili
urbani o qualcosa di simile che mi tuteli. Spero di essere stato
abbastanza chiara.
Gentile Caterina, prima di addentrarmi nel suo
quesito, devo premettere che, in base a quello che mi ha scritto, non
posso fornirle una soluzione certa, in quanto occorrerebbe capire
l’effettiva ampiezza dei suoi diritti sul terreno “contestato”.
Infatti, occorrerebbe effettuare un esame attento della sua
situazione con particolare riferimento al contenuto del suo titolo di
acquisto: il problema, nello specifico, riguarda l’esistenza (e la
natura) di un suo diritto sul terreno di cui si discute, nel senso
che occorrerebbe capire se, come dice lei, l’atto di compravendita
abbia determinato l’effettivo trasferimento del diritto di
proprietà (di cui il suo alienante era legittimo titolare) sulla
porzione di terreno ora contestata, oppure se quel diritto non gli
spettasse, e quindi l’atto traslativo non abbia determinato alcun
effetto in tal senso. In particolare, se si tratta semplicemente di
dirimere una controversia relativa alla portata di due diritti di
proprietà, la contestazione può riguardare: 1- la correzione della
linea di confine la quale, così come indicata nella mappa catastale
non trova corrispondenza invece nella realtà; in questo caso è
sufficiente una semplice operazione di carattere amministrativo, e
non giurisdizionale. 2- l’esatta individuazione della linea di
confine tra due fondi attigui, in presenza di una situazione di
incertezza che può essere soggettiva (in caso di contestazione),
oppure oggettiva (in caso di mancanza di qualsiasi limite) senza però
investire anche i titoli di acquisto della proprietà: in
quest’ipotesi occorre procedere con un’azione volta ad ottenere
una pronuncia giudiziale che accerti il limite dei fondi confinanti.
Diverso è il caso in cui, assodato che il fondo contestato è
effettivamente di sua proprietà (sulla base dei documenti in suo
possesso), lei volesse fare cessare le ingiustificate turbative da
parte del suo vicino sul suo fondo. In questa ipotesi, infatti,
dovrebbe esperire un’azione avente lo scopo precipuo di fare
cessare dette molestie alla sua proprietà, senza che venga messa in
discussione la posizione del confine. Infatti, parlandomi di
“disconoscimento” da parte del suo vicino (rispetto alla porzione
di terreno in realtà di sua proprietà), mi riesce difficile
inquadrare correttamente (dal punto di vista giuridico, cioè) la
fattispecie. Spero comunque di esserle stato di aiuto, in ogni caso
la invito a riscrivermi fornendomi dati un po’ più precisi in modo
da poter effettivamente verificare l’azione che potrebbe esperire.
Per contatti: Avv. Mario Setola: 3382011387
Studio C.so Cesare
Battisti n. 145 – Cardito (NA)
E_mail: avvocato.mariosetola@libero.it