L'Avvocato Risponde
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Avvocato Mario Setola Foro di Napoli |
Egregio Avvocato, mi chiamo Filippo e scrivo da Afragola (Na). Ho un piccolo terreno che vorrei destinare ad orto per la mia famiglia ma ho dei problemi con un vicino. Il terreno è lontano dalla strada comunale e per arrivarci devo per forza passare sul terreno di un signore che mi ha detto chiaramente che non mi devo più permettere di camminare sul suo terreno. E' giusta questa sua pretesa? Come posso fare per arrivare al mio terreno? Grazie e complimenti per la professionalità e la chiarezza che fornisce ogni settimana a noi affezionati lettori di Nuova Città e di Il Notiziario sul Web.
Gentile Filippo. Innanzitutto grazie per i complimenti, io e la redazione tutta sentitamente ringraziamo. Veda, il quesito che ci sottopone, per essere meglio analizzato e spiegato, necessita di una seppur breve analisi della "servitù", disciplinata dagli articoli 1027 e seguenti del Codice Civile. La servitù prediale (dal latino proedium, cioè fondo) rappresenta un diritto reale di godimento su cosa altrui, in forza del quale il proprietario di un fondo, cosiddetto dominante, può esercitare determinate facoltà (come può essere ad esempio il transito a piedi o con un veicolo agricolo) sul fondo di un vicino, cosiddetto fondo servente, e ciò per migliorare l'utilità ed il godimento del primo fondo. Per il suo carattere reale, la servitù può riguardare solo ed esclusivamente un fondo, sia esso un terreno od un immobile, e non può mai costituirsi a favore di una persona fisica; se ad esempio, un soggetto, che è titolare della servitù di acquedotto costituita sul fondo di cui è proprietario decida di vendere la sua proprietà, ovviamente la titolarità della servitù in parola passerà all'acquirente e non seguirà il vecchio proprietario. Tra i requisiti della servitù vi è, oltre la predialità succitata, la vicinanza dei due fondi e l'utilità che il fondo dominante può ricevere dalla costituzione della servitù stessa. Per "utilità" deve intendersi un qualsiasi vantaggio, anche non economico, che si concretizzi in un miglior utilizzo e godimento del fondo a favore del quale è costituita la servitù. La servitù può principalmente costituirsi o volontariamente, ad esempio mediante un contratto tra i proprietari, ovvero coattivamente, cioè con l'intervento di un terzo, il Giudice, che emette una sentenza costituita con la quale stabilisce le modalità dell'esercizio della servitù e fissa l'indennizzo di cui all'articolo 1032 2° comma del Codice Civile. Venendo al caso da lei prospettato, dagli elementi a disposizione, possiamo tranquillizzarla poichè il rifiuto del confinante parrebbe privo di ogni fondamento giuridico. Occorre premettere che, in assenza di margini per addivenire alla costituzione volontaria della servitù, come nel caso di specie, potrà rivolgersi al Giudice competente per far dichiarare la servitù. Ci troviamo in questo caso difronte alla cosiddetta "servitù di passaggio coattivo", prevista dall'articolo 1051 Codice Civile. Questo articolo, al primo comma, afferma che "il proprietario di cui fondo è circondato da fondi altrui e che non ha uscita sulla via pubblica nè può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione ed il conveniente uso del proprio fondo". In tale caso il passaggio dovrà essere stabilito avendo riguardo al percorso più breve e che arrechi il minor danno al fondo servente. In proporzione al danno arrecato a quest'ultimo sarà poi stabilità dal Giudice un indennità da versare a favore del proprietario del fondo servente. Se ricorrono tutti i presupposti di legge, Signor Filippo, lei potrà agire giudizialmente per vedersi dichiarare la servitù, previo versamento al suo vicino dell'indennità di cui all'articolo 1053 1° comma del Codice Civile. Prima di procedere giudizialmente verifichi la possibilità di una definizione bonaria della questione; comporterebbe un notevole risparmio sia di tempo che economico.
Cordiali SALUTI
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Studio Legale: C.so Cesare Battisti - Cardito (Na) -