Camera, arriva il 13 marzo la legge sul testamento biologico
Sarà discussa il 13 marzo alla Camera la legge sul testamento biologico. Il testo unificato che introduce i Dat, le dichiarazioni anticipate di trattamento, e che prevede inoltre che il paziente possa rifiutare anche la nutrizione e l’idratazione artificiale, ha dovuto subire numerosi rinvii. Ma c’è chi, all’interno della stessa maggioranza, punta a portare il provvedimento su un binario morto. L’area cattolica della maggioranza, infatti, con i deputati di Ap in testa, non condividono alcune norme contenute nel testo base sul Biotestamento. Con i cattolici di Ap sono schierati anche i deputati della Lega - pronti alle barricate - e altre forze di centrodestra. A favore del provvedimento, invece, Pd, M5S e Sinistra italiana.
CONSENSO INFORMATO
Tra le modifiche apportate durante l’esame in commissione, una in particolare ha fatto molto discutere. Ovvero, l’introduzione nel testo del riferimento alla «tutela della vita». L’articolo recita: «La presente legge tutela la vita e la salute dell’individuo». Si dispone poi che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. È promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico il cui atto fondante è il consenso informato. Nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari e conviventi o compagni. Il consenso informato è espresso in forma scritta. Ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, mediante strumenti informatici di comunicazione anche «attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare». Una ulteriore modifica prevede che «il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali».
NUTRIZIONE E IDRATAZIONE ARTIFICIALE
Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere ha il diritto di accettare o rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento, ivi incluse la nutrizione e l’idratazione artificiali. Il rifiuto del trattamento sanitario indicato o la rinuncia al medesimo non possono comportare l’abbandono terapeutico. Sono quindi sempre assicurati il coinvolgimento del medico di famiglia e l’erogazione delle cure palliative.
RESPONSABILITÀ DEL MEDICO
Il testo originario è stato parzialmente così modificato: «Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente. Il paziente non può esigere dal medico trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale e alla buone pratiche clinico-assistenziali».
MINORI E INCAPACI
Il consenso informato è espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall’amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore di età o legalmente incapace o sottoposta ad amministrazione di sostegno.
DAT
Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una propria futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento (DAT), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari. Può altresì indicare una persona di sua fiducia (fiduciario) che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
REVOCABILITÀ DELLE DATLe Dat devono essere redatte in forma scritta, datate e sottoscritte davanti a un pubblico ufficiale, a un medico o a due testimoni o attraverso strumenti informatici di comunicazione. Con la medesima forma sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.
PIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CURENella relazione tra medico e paziente rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità.
CONSENSO INFORMATO
Tra le modifiche apportate durante l’esame in commissione, una in particolare ha fatto molto discutere. Ovvero, l’introduzione nel testo del riferimento alla «tutela della vita». L’articolo recita: «La presente legge tutela la vita e la salute dell’individuo». Si dispone poi che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. È promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico il cui atto fondante è il consenso informato. Nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari e conviventi o compagni. Il consenso informato è espresso in forma scritta. Ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, mediante strumenti informatici di comunicazione anche «attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare». Una ulteriore modifica prevede che «il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali».
NUTRIZIONE E IDRATAZIONE ARTIFICIALE
Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere ha il diritto di accettare o rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento, ivi incluse la nutrizione e l’idratazione artificiali. Il rifiuto del trattamento sanitario indicato o la rinuncia al medesimo non possono comportare l’abbandono terapeutico. Sono quindi sempre assicurati il coinvolgimento del medico di famiglia e l’erogazione delle cure palliative.
RESPONSABILITÀ DEL MEDICO
Il testo originario è stato parzialmente così modificato: «Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente. Il paziente non può esigere dal medico trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale e alla buone pratiche clinico-assistenziali».
MINORI E INCAPACI
Il consenso informato è espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall’amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore di età o legalmente incapace o sottoposta ad amministrazione di sostegno.
DAT
Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una propria futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento (DAT), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari. Può altresì indicare una persona di sua fiducia (fiduciario) che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
REVOCABILITÀ DELLE DATLe Dat devono essere redatte in forma scritta, datate e sottoscritte davanti a un pubblico ufficiale, a un medico o a due testimoni o attraverso strumenti informatici di comunicazione. Con la medesima forma sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.
PIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CURENella relazione tra medico e paziente rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità.
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