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martedì 13 settembre 2016

L'avvocato Mario Setola risponde: "La satira: diritto soggettivo di rilevanza costituzionale"

L'avvocato Mario Setola risponde: "La satira: diritto soggettivo di rilevanza costituzionale"


Esclusiva il Notiziario sul web


Avv. Mario Setola

Egregio Avvocato, mi chiamo Cinzia e sono una giornalista pubblicista di 32 anni. Sono di Modena ma vi scrivo da Napoli perché collaboro con un settimanale della vostra magnifica città. Seguo ogni giorno il Notiziario sul web, e settimanalmente la vostra Rubrica "L'avvocato Risponde". Mi occupo di satira politica. L’ho sempre fatto. Ma ultimamente sto ricevendo pressioni e minacce di querele da parte dei politici, in questa fase in particolare fibrillazione. So che esiste una disciplina in materia. Potrebbe illustrarmela?  La ringrazio anticipatamente. 

Gentile Cinzia, grazie per avermi contattato. Veda, la satira e’ un diritto soggettivo tutelato dall’art. 21 della costituzione. Ha la funzione di esercitare, con l’ironia e il sarcasmo, un controllo nei confronti dei poteri di qualunque natura (Cassazione Sezione Terza Civile n. 23314 dell’8 novembre 2007, Pres. Nicastro, Rel. Durante). La satira è quindi configurabile come diritto soggettivo di rilevanza costituzionale; tale diritto rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 21 Cost. che tutela la libertà dei messaggi del pensiero. Il diritto di satira ha un fondamento complesso individuabile nella sua natura di creazione dello spirito, nella sua dimensione relazionale ossia di messaggio sociale, nella sua funzione di controllo esercitato con l’ironia ed il sarcasmo nei confronti dei poteri di qualunque natura. Comunque si esprima e, cioè, in forma scritta, orale, figurata, la satira costituisce una critica corrosiva e spesso impietosa basata su una rappresentazione che enfatizza e deforma la realtà per provocare il riso. Ne è espressione anche la caricatura e, cioè, la consapevole ed accentuata alterazione dei tratti somatici, morali e comportamentali di una persona realizzata con lo scritto, la narrazione, la rappresentazione scenica. La satira è espressione artistica nella misura in cui opera una rappresentazione simbolica che, in modo particolare la vignetta, propone quale metafora caricaturale. La peculiarità della satira, che si esprime con il paradosso e la metafora surreale, la sottrae al parametro della verità e la rende eterogenea rispetto alla cronaca; a differenza di questa che, avendo la finalità di fornire informazioni su fatti e persone, è soggetta al vaglio del riscontro storico, la satira assume i connotati dell’inverosimiglianza e dell’iperbole per destare il riso e sferzare il costume. Insomma, la satira è riproduzione ironica e non cronaca di un fatto; essa esprime un giudizio che necessariamente assume connotazioni soggettive ed opinabili, sottraendosi ad una dimostrazione di veridicità. Mentre l’aperta inverosimiglianza dei fatti espressi in forma satirica esclude la loro capacità offensiva della reputazione, dell’onore e del prestigio, diversamente deve dirsi in caso di apparente attendibilità di tali fatti. Incompatibile con il parametro della verità, la satira è, però, soggetta al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni adoperate rispetto allo scopo di denuncia sociale perseguito. Sul piano della continenza il linguaggio essenzialmente simbolico e frequentemente paradossale della satira – in particolare di quella esercitata in forma grafica – è svincolato da forme convenzionali, per cui è inapplicabile il metro della correttezza dell’espressione. In questo ambito concettuale è stato affermato – soprattutto dalla giurisprudenza penale della Suprema Corte – che la satira, al pari di ogni altra manifestazione del pensiero, non può infrangere il rispetto dei valori fondamentali della persona, per cui non va riconosciuta la scriminante di cui all’art. 51 c.p. per le attribuzioni di condotte illecite o moralmente disonorevoli, gli accostamenti volgari o ripugnanti, la deformazione dell’immagine in modo da suscitare disprezzo o dileggio. Più particolarmente è stata esclusa la scriminante nella satira che, trasmodando da un attacco all’immagine pubblica del personaggio, si risolva in un insulto gratuito alla persona in quanto tale o nella rappresentazione caricaturale e ridicolizzante di alcuni magistrati posta in essere allo scopo di denigrare l’attività professionale da loro svolta attraverso l’allusione a condotte lesive del dovere funzionale di imparzialità. Occorre, un bilanciamento dell’interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero costituzionalmente garantito; bilanciamento da ravvisarsi nell’interesse dell’opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critiche, che è presupposto da essa ed è perciò fuori di essa, bensì di quella determinata interpretazione del fatto. Nell’esercizio del diritto di critica si possono adoperare espressioni di qualsiasi tipo che si risolvano in lesioni dell’altrui reputazione, purché siano funzionali alla manifestazione di dissenso ragionato dall’opinione.

Avv. Mario Setola – Civilista-  Esperto in Diritto di Famiglia 
Studio: Cardito (Na) Corso Cesare Battisti n. 145
Cell. 3382011387 Email: avvocato.mariosetola@libero.

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