Sconto sulla Tares per chi ha i cassonetti a più di 300 metri
di Matteo Mion
La prima sezione della Commissione tributaria di Perugia con sentenza 235/2014 pubblicata in questi giorni ha stabilito un importante principio, o meglio agevolazione, di tipo fiscale: "Il contribuente con l’immobile distante dal servizio di raccolta rifiuti oltre 300 metri lineari versa una tassa ridotta". In particolare, la Corte ha accolto il ricorso di un’azienda umbra che si era vista accertare l’imposta di asporto rifiuti in misura intera. La difesa dell’azienda invece, invocando il regolamento comunale che prevedeva la tassa agevolata per chi non avesse il punto di raccolta comodo, chiedeva una riduzione del 70% della Tares.
I giudici tributari hanno accolto e sancito nella loro decisione tale principio, estendendolo così all’intera giurisprudenza nazionale. La Corte ha chiarito quali siano i confini da cui calcolare la distanza per applicare la tassazione agevolata. "La tassa è dovuta in misura ridotta per tutti gli immobili rispetto ai quali il servizio è di fatto svolto, ma che distano dal più vicino punto di raccolta oltre 300 metri che si calcolano dall’imbocco della strada privata… pertanto nel caso di un servizio inadeguato o carente la tassa è dovuta, ma in misura ridotta».
Qualche tempo fa potevamo permetterci di fare spallucce a simili argomenti, ma oggi le pretese dei Comuni in punto Tares sono diventate esagerate: in particolare “il commerciale” e cioè uffici, negozi e aziende sono vessati come in nessun altro paese europeo. Un’agevolazione di origine giurisprudenziale che mitiga una gabella sproporzionata rispetto al servizio reso. L’importante, però, è che ora la sentenza perugina venga applicata uniformemente su tutto il territorio nazionale e non si verifichino le solite disparità di trattamento fiscale tipicamente italiane.
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