Caivano (Na): Propaganda elettorale: Affissioni e normativa
di Gaetano Daniele
Uno dei settori in cui è particolarmente avvertita e, di conseguenza diviene pressante, l'esigenza di rendere visibili alla generalità dei consociati i contenuti delle affissioni, è quello politico. Tale necessità ovviamente si fa maggiormente impellente nei periodi subito precedenti lo svolgimento delle consultazioni elettorali, quando, cioè, è necessario che i partiti politici si mettono in moto al fine di predisporre la relativa, e necessaria, campagna elettorale. Il problema è che in simili occasioni si verifica un fenomeno di cosiddetto abusivismo delle affissioni elettorali.
La campagna elettorale e le relative forme di propaganda in luoghi pubblici ed aperti al pubblico sono disciplinati da una normativa organica, che risulta contenuta in alcune leggi. Si tratta della legge n.212 del 4 aprile 1956 recante "Norme per la disciplina della propaganda elettorale", e successive modificazioni, della n.130 del 24 aprile 1975 recante "Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonchè dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali", e della legge 10 dicembre 1993 n.515 relativa alla "Disciplina delle campagne elettorali per le elezioni alla camera dei deputati e al senato della Repubblica", cosi come modificata dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22 e la n. 28 del 22 febbraio 2000 recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", e successive modificazioni.
Preliminarmente è opportuno delimitare il concetto di affissione di propaganda elettorale. Vengono racchiusi all'interno di tale locuzione tutti quei manifesti, avvisi, fotografie e quant'altro possa ritenersi indirizzato, in maniera diretta o indiretta, ad incidere, condizionandole, sulle decisioni degli elettori chiamati alle urne in occasioni di elezioni politiche, regionali, amministrative etc.
Scendendo nel dettaglio, è bene menzionare innanzitutto l'art. 1 della legge n. 212 del 4 aprile 1956, così come modificato dalla legge n. 130 del 24 aprile 1975.
All'interno del suddetto articolo, al comma 1, viene stabilito che "l'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti etc etc... a cui essi appartengono è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni comune. Il comma 5, inoltre, stabilisce che "sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni".
Tale prescrizione risulta abbastanza chiara, ma non per tutti, come nel caso del Comune di Caivano, in provincia di Napoli, dove appunto, candidati di centro destra affiggono manifesti ad ogni angolo di via, addirittura alle serrande di negozi abbandonati, fregandosene altamente delle leggi vigenti, sopra citate. Al momento ci riserviamo di pubblicare i manifesti di questi signori, con la speranza che da qui al termine della campagna elettorale, tale scempio possa finire di esistere in rispetto non solo dei cittadini, ma anche delle parti politiche avverse che, con rispetto e consapevolezza conducono una campagna elettorale sana e appunto, nel rispetto delle leggi, combattendo anche in queste piccole forme ogni tipo di abusivismo.
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