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giovedì 3 novembre 2016

L'Avvocato Risponde: "Mobbing e licenziamento"

L'Avvocato Risponde: "Mobbing e licenziamento"



Esclusiva il Notiziario sul web


Avv. Mario Setola

Egregio Avvocato, mi chiamo Antonietta ho 33 anni e scrivo da Arpino (Casoria). Innanzitutto, complimenti per la Rubrica Settimanale, che seguo puntualmente sul blog il Notiziario sul web. Vengo al dunque. Qualche anno fa sono stata licenziata dal mio datore di lavoro, che ho citato in giudizio. Il giudice del lavoro ha accolto la mia istanza “restituendomi” il lavoro. Ora le chiedo, accertata la illegittimità del licenziamento, se una lavoratore, come me, viene reintegrato nel suo posto di lavoro, che ne è dei contributi dovuti per il periodo che intercorre dal licenziamento alla reintegrazione? Vorrei inoltre sapere, per esclusiva curiosità personale, cos’è il Mobbing ?

Grazie anticipatamente per le risposte. 

Gentile signora Antonietta, direi di appagare prima la sua sete di conoscenza illustrandole l’istituto del mobbing, dopodichè passeremo alla sua situazione che richiama una problematica ancora molto controversa. Il termine mobbing trae origine dal verbo inglese "to mob", mutuato addirittura dall'etologia, dove sta ad indicare il comportamento di alcune specie di animali consistente nel circondare minacciosamente un membro del gruppo per allontanarlo dal gruppo stesso. Nel contesto dei rapporti umani che si sviluppano sul luogo di lavoro il termine è associato propriamente a quell'insieme di atti e comportamenti posti in essere deliberatamente e ripetutamente nel tempo dal datore di lavoro o dai superiori (mobbing verticale), ovvero dai colleghi di pari livello o subalterni (mobbing orizzontale), nei confronti di un soggetto designato, tali da porlo in una condizione di estremo disagio caratterizzata da isolamento che può danneggiare l'integrità psico-fisica del lavoratore in modo transitorio o, nei casi più gravi, permanente, e spesso tale da indurlo alle dimissioni. Ecco, in estrema sintesi questo è il mobbing, ma ora veniamo alla domanda principale. Veda Antonietta, innanzitutto è bene che lei sappia che la posizione contributiva del lavoratore illegittimamente licenziato, andava comunque regolarizzata. La nuova normativa prevede espressamente con l'art. 18 del tanto chiacchierato Statuto dei Lavoratori, a seguito della modifica introdotta dalla Legge 108/1990, che il giudice del lavoro, accertata la illegittimità del licenziamento, oltre ad ordinare la reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato, debba condannare il datore di lavoro al risarcimento del danno, corrispondendo una indennità commisurata alla retribuzione dovuta dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti nello stesso periodo. Insomma, la tutela risarcitoria in favore di chi come lei si vede licenziata ingiustamente, non si ferma soltanto al mero reintegro nel posto di lavoro, bensì ha varie diverse altre tutele tra cui, come detto, quella dell’obbligo per il datore di lavoro che ingiustamente ha licenziato il suo dipendente, di versargli i contributi anche per il periodo, per così dire di vacatio. Poiché il risarcimento del danno è dovuto nella misura minima di 5 mensilità, potrebbe accadere che l'indennità menzionata sia superiore alle retribuzioni effettivamente perdute. Ciò potrebbe accadere se il lavoratore fosse reintegrato prima della scadenza del quinto mese dalla data del licenziamento. E' peraltro ovvio che, in questo caso, il versamento dei contributi deve coprire solo il tempo effettivamente intercorrente tra il licenziamento e la reintegrazione. Invece, la legge non disciplina la questione contributiva in ordine alla indennità, commisurata a 15 mensilità, che il lavoratore può rivendicare al posto della reintegrazione. Resta così controverso se, in questo caso, il datore di lavoro sia anche obbligato al versamento dei contributi oppure dovrà essere il lavoratore a provvedere in tal senso. Esistono varie correnti di pensiero al riguardo. Tuttavia in una recente circolare l'Inps (Istituto Nazionale Previdenza Sociale), ha espresso la sua posizione in merito asserendo che quale i contributi non sono dovuti, dal momento che la somma ( le 15 mensilità) non viene corrisposta al lavoratore a titolo di retribuzione, ma esclusivamente a titolo di risarcimento del danno patito con l’ingiusto licenziamento. 
Cordiali Saluti

Avv. Mario Setola – Civilista-  Esperto in Diritto di Famiglia 
Studio: Cardito (Na) Corso Cesare Battisti n. 145
Cell. 3382011387 Email: avvocato.mariosetola@libero

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